COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. MA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. MAURO CULASSO, MASSIMO ANSELMI, CARLO FIORELLI, MAURIZIO ANSELMI, COOP VIS AURELIA A R.L. E G.S. GUARDEA.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. MAURO CULASSO,  CARLO FIORELLI COOP VIS AURELIA A R.L. E G.S. GUARDEA

Con  separati atti del 22 febbraio 2010 e del 18-3-2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Mauro Culasso, all’epoca dei fatti tesserato con il G.S. Guardea, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, il dirigente delegato alla rappresentanza del Coop Vis Aurelia Massimo Anselmi, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 della NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, i dirigenti della medesima società Carlo Fiorelli e Maurizio Anselmi per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del CGS, la società Coop Vis Aurelia per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS e la società G.S. Guardea per rispondere, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per le condotte ascritte al suo calciatore. Nell’atto, a sostegno del deferimento, si rileva come il calciatore  avesse contratto tesseramento con il G.S. Guardea  a far tempo dal 19-9-2006 e che successivamente, il 5-9-2009, avesse sottoscritto altro tesseramento con la società Coop Vis Aurelia, L’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio aveva comunicato il 28-9-2009 che il calciatore risultava già vincolato e quindi passava il tesseramento come nullo agli atti. Il calciatore, malgrado il diniego al tesseramento, risultava impiegato dalla Coop Vis Aurelia in sette gare del campionato di Promozione girone A in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione dei deferimenti assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.

Faceva pervenire memorie difensive la Coop Vis Aurelia con le quali sosteneva l’assoluta buona fede della società in quanto la comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti del 28-9-2009 non era mai pervenuta alla società. Solo dopo il 4 ottobre 2010 la società aveva appreso della posizione irregolare del calciatore che risultava ancora tesserato con il Guardea. Aveva quindi provveduto a fermare il calciatore.

Anche la società Guardea di Guardea (Tr) faceva pervenire memoria difensiva con la quale protestava la sua assoluta estraneità ai fatti contestati. Infatti non aveva mai avuto contatti con la società Vis Aurelia, peraltro di altro comitato regionale, e di aver perso qualsiasi contatto con il calciatore di cui ignorava totalmente le scelte ed i comportamenti.

Perveniva infine nota del calciatore che protestava anch’esso l’assoluta buona fede in quanto aveva ritenuto di essere in posizione di svincolo.

Nella riunione, preliminarmente, la Commissione provvedeva alla riunione dei procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva. Intervenivano i rappresentanti della società Coop Vis Aurelia che protestava l’assoluta buona fede della società che ignorava la sussistenza del precedente tesseramento del calciatore e che la raccomandata di rigetto del tesseramento inoltrata dal competente ufficio non era mai pervenuta. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per due anni, per tutti i dirigenti due anni di inibizione, per la società Coop Vis Aurelia la penalizzazione di sette punti in classifica ed € 1.000,00 di ammenda e per il Tanas Casalotti € 300,00 di ammenda.

I fatti di cui al deferimento sono pacifici e non vi è alcun dubbio che il calciatore Culasso abbia partecipato alle gare in questione in posizione irregolare in quanto non tesserato e, al momento, non tesserabile con la Coop Vis Aurelia. Resta solo da fissare le sanzioni a carico dei deferiti.

La Procura ritiene applicabile alla fattispecie la pena edittale minima prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS a carico dei dirigenti che facciano partecipare a gare soggetti che non abbiano titolo a prendervi parte. La Commissione Disciplinare territoriale ribadisce che tale sanzione, per la sistemazione logica nel comma 6, riservato al tesseramento dei calciatori stranieri, non può che riferirsi alla partecipazione sotto nome alterato o comunque irregolare di calciatori extracomunitari. A tale conclusione si giunge sia per la collocazione della norma in tale comma, sia per la dizione letterale, ove per calciatori non possono che intendersi che quelli di cui si parla nella norma e cioè gli atleti provenienti da Federazione estera, sia per l’equiparazione delle pene tra chi ottiene fraudolentemente un tesseramento di calciatore straniero irregolare e chi, invece, utilizzi un calciatore straniero comunque non regolarmente tesserato o sotto falso nome. Diversamente opinando si assoggetterebbe, senza graduazione di responsabilità tra colpa, colpa grave e dolo, il tesserato ad una pena edittale abnorme, del tutto sparametrata rispetto a sanzioni pur previste nel regolamento per fatti obiettivamente più gravi. Ciò detto la responsabilità dei tesserati della Coop Vis Aurelia appare grave, sia per la evidente responsabilità del calciatore che non poteva non sapere che si trovava in posizione di tesseramento con altra società, sia per il presidente su cui incombe il dovere di vigilanza sulla regolarità delle operazioni di tesseramento, sia per i dirigenti accompagnatore che attesta, sotto la sua responsabilità, la regolarità del tesseramento dei calciatori.

Né può valere a giustificare, nemmeno parzialmente, tale responsabilità il mancato arrivo della raccomandata di avviso dell’Ufficio Tesseramento. Tale comunicazione è solo un avviso ulteriore alla società che serve ad impedire che l’irregolarità venga perpetuata ma l’accertamento della posizione del calciatore all’atto della richiesta di tesseramento è preciso onere della società che lo utilizza prima dell’iscrizione nel tabulato meccanografico a proprio rischio e pericolo. Solo per completezza deve rilevarsi come la comunicazione sia stata regolarmente inviata per raccomandata all’indirizzo della società e che il plico, contenente l’attestazione dell’avvenuto avviso, venne restituito al mittente per compiuta giacenza e quindi vi fu ulteriore negligenza da parte della società che omise di ritirare il plico presso l’ufficio postale. Appare invece del tutto marginale la posizione della società Guardea che, a ben vedere, è stata danneggiata dal comportamento del calciatore, di cui non ha potuto usufruire in quel periodo, e che non porta alcuna responsabilità, se non quella oggettiva, per il comportamento del proprio tesserato.

De infine osservarsi che per le stesse gare è stata già contestata alla società Vis Aurelia ed ai medesimi dirigenti la partecipazione irregolare di altro calciatore e che con provvedimento pubblicato in questo stesso comunicato sono state applicate le relative sanzioni disciplinari. Appare quindi evidente che non può darsi duplicazione di pena, con la somma matematica delle sanzioni, ma solo un aggravamento delle sanzioni per il principio della continuazione nell’illecito.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale

DELIBERA

Di ritenere i tesserati deferiti responsabili delle violazioni ascritti, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto irroga al calciatore Mauro Culasso la squalifica per mesi quattro, ai dirigenti Massimo Anselmi e Carlo Fiorelli, l’ulteriore inibizione per mesi uno, alla società Coop Vis Aurelia la penalizzazione di un ulteriore punto in classifica ed alla società G.S. Guardea l’ammonizione.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra decorrono dal giorno successivo dalla data di ricevimento della raccomandata A.R.

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