COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. PA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. PAGLIUCA SIMONE, ADRIANO CLEMENO, RENZO RE, A.S.D. VIRTUS BAGNOREGIO E POMEZIA CALCIO

Con atto del 3-3-2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Simone Pagliuca, all’epoca dei fatti tesserato con il Pomezia Calcio, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, il presidente della Virtus Bagnoregio Adriano Clemeno, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 della NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, il dirigente della medesima società Renzo Re per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del CGS, la società Virtus Bagnoregio per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS e la società Pomezia Calcio per rispondere, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per le condotte ascritte al suo calciatore. Nell’atto, a sostegno del deferimento, si rileva come il calciatore Pagliuca avesse contratto tesseramento con il Pomezia Clacio dal 17-12-2008 e che successivamente, il 4-9-2009, avesse sottoscritto altro tesseramento con la società Virtus Bagnoregio, L’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio aveva comunicato il 12-9-2009 che il calciatore risultava già vincolato e quindi passava il tesseramento come nullo agli atti. Il calciatore, malgrado il diniego al tesseramento, risultava impiegato dalla Virtus Bagnoregio in una gara del campionato di Eccellenza in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.

Nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Nella riunione intervenivano i soli rappresentanti della società Pomezia che proponevano, a sensi dell’articolo 23 CGS l’applicazione concordata della sanzione di € 200,00 ammenda (pena base € 300,00 meno un terzo per la scelta del rito) e la proposta veniva accolta dal rappresentante della Procura Federale. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per due anni, per i dirigenti due anni di inibizione, per la società Virtus Bagnoregio la penalizzazione di un punto in classifica ed € 1.000,00 di ammenda.

I fatti di cui al deferimento sono pacifici e non vi è alcun dubbio che il calciatore Pagliuca abbia partecipato alle gare in questione in posizione irregolare in quanto non tesserato e, al momento, non tesserabile con la Virtus Bagnoregio. Resta solo da fissare le sanzioni a carico dei deferiti.

La Procura ritiene applicabile alla fattispecie la pena edittale minima prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS a carico dei dirigenti che facciano partecipare a gare soggetti che non abbiano titolo a prendervi parte. La Commissione Disciplinare territoriale ribadisce che tale sanzione, per la sistemazione logica nel comma 6, riservato al tesseramento dei calciatori stranieri, non può che riferirsi alla partecipazione sotto nome alterato o comunque irregolare di calciatori extracomunitari. A tale conclusione si giunge sia per la collocazione della norma in tale comma, sia per la dizione letterale, ove per calciatori non possono che intendersi che quelli di cui si parla nella norma e cioè gli atleti provenienti da Federazione estera, sia per l’equiparazione delle pene tra chi ottiene fraudolentemente un tesseramento di calciatore straniero irregolare e chi, invece, utilizzi un calciatore straniero comunque non regolarmente tesserato o sotto falso nome. Diversamente opinando si assoggetterebbe, senza graduazione di responsabilità tra colpa, colpa grave e dolo, il tesserato ad una pena edittale abnorme, del tutto sparametrata rispetto a sanzioni pur previste nel regolamento per fatti obiettivamente più gravi. Ciò detto la responsabilità dei tesserati della Virtus Bagnoregio e della società appare attenuata, sia per la evidente responsabilità del calciatore che non poteva non sapere che si trovava in posizione di tesseramento con altra società, sia per il fatto che, non appena conosciuta la posizione irregolare del calciatore, hanno immediatamente provveduto a fermarlo limitando l’impiego ad una sola gara. Peraltro in quella gara la società rimase soccombente con il punteggio di 6 a 1 e, quindi, non vi fu alcuna alterazione del regolare svolgimento del campionato.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale

DELIBERA

Di applicare, ai sensi dell’articolo 23 CGS, alla società Pomezia Calcio l’ammenda di € 200,00.

Di ritenere i tesserati deferiti responsabili delle violazione ascritti, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto irroga al calciatore Simone Pagliuca la squalifica per mesi due, ai dirigenti Clemeno Adriano e Renzo Re l’inibizione per mesi uno.

Di ritenere la società Virtus Bagnoregio responsabile della violazione ascritta irrogando conseguentemente la sanzione dell’ammenda di € 700,00 con diffida.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra decorrono dal giorno successivo dalla data di ricevimento della raccomandata A.R.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it