COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. MA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 129  del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. MATTIA DI BATTISTA, LUCIANO MARSELLA, EMILIANO CIPRIANI, A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO E SORA CALCIO 1907

Con atto del 2-3-2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Mattia Di Battista, attualmente tesserato per la Soc. Roccasecca T.S. Tommaso ed all’epoca dei fatti tesserato con il Sora Calcio 1907, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, il presidente della ASD Roccasecca Luciano Marsella, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 della NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, il dirigente della medesima società Emiliano Cipriani per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del CGS, la società Roccasecca T.S. Tommaso per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS e la società Sora Calcio 1907 per rispondere, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per le condotte ascritte al suo calciatore. Nell’atto, a sostegno del deferimento, si rileva come il calciatore Di Battista avesse contratto tesseramento con il Sora Calcio 197 dal 14-10-2006 e che successivamente, il 4-9-2009, avesse sottoscritto altro tesseramento con la società Roccasecca. L’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio aveva comunicato il 14-9-2009 che il calciatore risultava già vincolato e quindi passava il tesseramento come nullo agli atti. Solo in data 18-9-2009 la società poteva regolarizzare il tesseramento del calciatore. Il calciatore, malgrado il diniego al primo tesseramento, risultava impiegato dalla ASD Roccasecca nella gara del campionato di Promozione Roccasecca – Vallecorsa del 13-9-2009 conclusasi con il punteggio di 2-2 in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.

Nella riunione intervenivano i rappresentanti della società Roccasecca che protestava l’assoluta buona fede della società che ignorava la sussistenza del precedente tesseramento del calciatore e che era stata tratta in inganno dalle affermazioni dello stesso che asseriva di essere libero. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per due anni, per tutti i dirigenti due anni di inibizione, per la società Roccassecca la penalizzazione di un punto in classifica ed € 1.000,00 di ammenda e per il Sora Calcio 1909 € 300,00 di ammenda.

I fatti di cui al deferimento sono pacifici e non vi è alcun dubbio che il calciatore Di Mattia abbia partecipato alla gara in questione in posizione irregolare in quanto non tesserato e, al momento, non tesserabile con la società Roccasecca. Resta solo da fissare le sanzioni a carico dei deferiti.

La Procura ritiene applicabile alla fattispecie la pena edittale minima prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS a carico dei dirigenti che facciano partecipare a gare soggetti che non abbiano titolo a prendervi parte. La Commissione Disciplinare territoriale ribadisce che tale sanzione, per la sistemazione logica nel comma 6, riservato al tesseramento dei calciatori stranieri, non può che riferirsi alla partecipazione sotto nome alterato o comunque irregolare di calciatori extracomunitari. A tale conclusione si giunge sia per la collocazione della norma in tale comma, sia per la dizione letterale, ove per calciatori non possono che intendersi che quelli di cui si parla nella norma e cioè gli atleti provenienti da Federazione estera, sia per l’equiparazione delle pene tra chi ottiene fraudolentemente un tesseramento di calciatore straniero irregolare e chi, invece, utilizzi un calciatore straniero comunque non regolarmente tesserato o sotto falso nome. Diversamente opinando si assoggetterebbe, senza graduazione di responsabilità tra colpa, colpa grave e dolo, il tesserato ad una pena edittale abnorme, del tutto sparametrata rispetto a sanzioni pur previste nel regolamento per fatti obiettivamente più gravi. Ciò detto la responsabilità dei tesserati della società Roccasecca appare connotata da colpa, sia per la evidente responsabilità del calciatore che non poteva non sapere che si trovava in posizione di tesseramento con altra società, sia per l’utilizzo delle esatte generalità del calciatore nella richiesta di tesseramento, segno evidente del convincimento dello status di svincolato dello stesso.

Appare invece del tutto marginale la posizione della società Sora Calcio che, a ben vedere, è stata danneggiata dal comportamento del calciatore, di cui non ha potuto usufruire in quel periodo, e che non porta alcuna responsabilità, se non quella oggettiva, per il comportamento del proprio tesserato.

Deve infine rilevarsi come nella gara in cui il calciatore è stato utilizzato la società Roccasecca abbia conseguito un risultato utile in modo non legittimo ed appare conforme a giustizia la richiesta di penalizzazione in classifica così come richiesta.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale

DELIBERA

Di ritenere i tesserati deferiti responsabili delle violazioni ascritti, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto irroga al calciatore Di Battista Mattia la squalifica per mesi due, ai dirigenti Marsella Luciano e Cirpiani Emiliano l’inibizione per mesi uno, alla società Roccasecca T. S. Tommaso la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500,00 ed alla società Sora Calcio 1909 l’ammonizione.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra decorrono dal giorno successivo dalla data di ricevimento della raccomandata A.R.

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