COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. D’
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. D’ONOFRIO FABIO, ONORATI PAOLO, STIRPE GAETANO, A.S.D. C.L.C. PRIVERNO ED A.S.D. NUOVA CIRCE
Con atto del 2-3-2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Fabio D’Onofrio, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Nuova Circe ed attualmente tesserato con il Priverno, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, il presidente del C.L.C. Priverno Onorati Paolo, per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 della NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, il dirigente del Priverno Gaetano Stirpe per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 del CGS, la società C.L.C. Priverno per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS e la società Nuova Circe per rispondere, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per le condotte ascritte al suo calciatore. Nell’atto, a sostegno del deferimento, si rileva come il calciatore D’Onofrio avesse contratto tesseramento con la ASD Nuova Circe dal 6-12-2008 e che successivamente, il 4-9-2009, avesse sottoscritto altro tesseramento con la società C.L.C. Priverno, L’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio aveva comunicato il 28-9-2009 che il calciatore risultava già vincolato e quindi passava il tesseramento come nullo agli atti. Nel frattempo il calciatore risultava impiegato dal Priverno in tre gare del campionato di Promozione girone D in posizione irregolare.
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Faceva pervenire una memoria difensiva il Priverno con la quale il dirigente Giuseppe Aronne si assumeva la responsabilità del tesseramento e si giustificava asserendo che il calciatore aveva reso informazioni sul suo status non veritiere. Inoltre il D.S. Pannozzo aveva messo a disposizione il calciatore dell’allenatore malgrado gli inviti del detto Aronne che lo esortava ad attendere le opportune verifiche sulla posizione del calciatore.
Nella riunione non interveniva alcuno dei deferiti e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il D’Onofrio la squalifica per due anni, per Onorati e Stirpe due anni di inibizione, per la società C.L.C. Priverno la penalizzazione di tre punti in classifica ed € 1.000,00 di ammenda e per la Nuova Circe € 300,00 di ammenda.
I fatti di cui al deferimento sono pacifici e non vi è alcun dubbio che il calciatore D’Onofrio abbia partecipato alle gare in questione in posizione irregolare in quanto non tesserato e, al momento, non tesserabile con il Priverno. Resta solo da fissare le sanzioni a carico dei deferiti.
La Procura ritiene applicabile alla fattispecie la pena edittale minima prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS a carico dei dirigenti che facciano partecipare a gare soggetti che non abbiano titolo a prendervi parte. La Commissione Disciplinare territoriale ribadisce che tale sanzione, per la sistemazione logica nel comma 6, riservato al tesseramento dei calciatori stranieri, non può che riferirsi alla partecipazione sotto nome alterato o comunque irregolare di calciatori extracomunitari. A tal conclusione si giunge sia per la collocazione della norma in tale comma, sia per la dizione letterale, ove per calciatori non possono che intendersi che quelli di cui si parla nella norma e cioè gli atleti provenienti da Federazione estera, sia per l’equiparazione delle pene tra chi ottiene fraudolentemente un tesseramento di calciatore straniero irregolare e chi, invece, utilizzi un calciatore straniero comunque non regolarmente tesserato o sotto falso nome. Diversamente opinando si assoggetterebbe, senza graduazione di responsabilità tra colpa, colpa grave e dolo, il tesserato ad una pena edittale abnorme, del tutto sparametrata rispetto a sanzioni pur previste nel regolamento per fatti obiettivamente più gravi. Ciò detto la responsabilità dei tesserati del Priverno appare grave, sia per la evidente responsabilità del calciatore che non poteva non sapere che si trovava in posizione di tesseramento con altra società, sia per il presidente su cui incombe il dovere di vigilanza sulla regolarità delle operazioni di tesseramento, sia per il dirigente accompagnatore che attesta, sotto la sua responsabilità, la regolarità del tesseramento dei calciatori. Appare invece del tutto marginale la posizione della società Nuova Circe che, a ben vedere, è stata danneggiata dal comportamento del calciatore, di cui non ha potuto usufruire in quel periodo, e che non porta alcuna responsabilità, se non quella oggettiva, per il comportamento del proprio tesserato.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere i tesserati deferiti responsabili delle violazioni ascritti, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto irroga al calciatore Fabio D’Onofrio la squalifica per mesi tre, al presidente Paolo Onorati l’inibizione per mesi due, al dirigente Gaetano Stirpe l’inibizione per mesi due, alla società C.L.C. Priverno la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’ammenda di € 300,00 ed alla società Nuova Circe l’ammonizione.
Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra decorrono dal giorno successivo dalla data di ricevimento della raccomandata A.R.