COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 132  del 27/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POLISPORTIVA SAN MICHELE AVVERSO LE DECISIONI DEL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 132  del 27/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA POLISPORTIVA SAN MICHELE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 20-4-2010 IN MERITO ALLA GARA SANTACROCE – SAN MICHELE DEL 18-4-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 127 del 20-4-2010 il competente Giudice Sportivo, ritenuta non sussistente la causa di forza maggiore allegata dalla Polisportiva San Michele, infliggeva alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 250,00 per prima rinuncia. Nelle motivazioni della sentenza, rilevata la mancata presentazione entro il tempo di attesa della squadra del San Michele al campo comunale di Castelforte (LT), riteneva non sussistente la causa di forza maggiore allegata dalla stessa e consistente nella pretesa avaria meccanica del pullman che trasportava la squadra da Borgo San Michele a Castelforte. Riteneva il Giudice di prime cure che l’avaria fosse stata solo una messa in scena della società San Michele, traendo tale convincimento dalla relazione di servizio della Questura di Latina, Commissariato di Fondi, ove si attestava, tra l’altro, da parte del sovrintendente di Polizia estensore, che alle ore 15,30 era stato contattato il gestore del distributore ove il pullman era fermo in panne che aveva dichiarato che il mezzo in avaria non era più in loco in quanto ripartito per Terracina poco dopo che la pattuglia intervenuta aveva terminato l’intervento. Sempre nella relazione si attestava che era stato contattato dalla pattuglia di Polizia intervenuta un dirigente del Santa Croce che, in accordo con l’Arbitro, aveva dichiarato che avrebbe provveduto ad inviare sul posto un secondo pullman per prelevare la squadra del San Michele e che sul posto erano arrivati due dirigenti della società Santa Croce, alle ore 16,00 ma non avevano più trovato il pullman e la squadra del San Michele ripartiti nel frattempo.

Avverso le decisione del Giudice Sportivo inoltra reclamo la Polisportiva San Michele che contestava le motivazioni adottate nella delibera impugnata, con particolare riferimento all’affermazione che la società San Michele avrebbe messo in atto una precisa strategia per simulare il guasto meccanico del pullman e non presentarsi al campo di Castelforte. A tal fine vengono allegati al reclamo una dichiarazione della società proprietaria del pullman, che lo aveva noleggiato alla società San Michele per la trasferta, che attesta come il mezzo sia stato oggetto di avaria meccanica alle ore 14,30 circa sulla statale Flacca al Km. 5,600 nel comune di Fondi nei pressi del distributore Shell e che, previo intervento di un meccanico di fiducia, il mezzo sia ripartito intorno alle ore 16,30. A tale dichiarazione viene allegato il dischetto del cronotachigrafo, riportante come orario di sosta dalle ore 14,30 alle ore 16,30 circa con marcia sino a poco dopo le ore 17,00. Nel reclamo si sottolinea come l’eventuale intervento dei dirigenti del Santa Croce alle ore 16,00 presso il citato distributore sarebbe stato inutile in quanto per raggiungere Castelforte sarebbe occorsa quasi un’ora (a tal fine allegano l’itinerario chilometrico ed i tempi di percorrenza ricavati dal sito di Via Michelin). Sottolineano, infine, come la relazione di servizio allegata in atti riportasse erroneamente l’orario nel quale la polizia di stato avrebbe contattato il gestore del distributore Shell per accertare la presenza del pullman in avaria ancora in loco, mentre l’orario giusto era le 17,30 come da copia recante la correzione, autenticata con timbro e firma dall’estensore. Avverso le motivazioni del reclamo controdeduce con scritto difensivo la società Santa Croce che ribadisce le motivazioni adottate dal Giudice Sportivo e sottolinea come la messa in scena della società San Michele sarebbe stata orchestrata per evitare di disputare la gara, nella quale risultavano squalificati tra calciatori molto importanti, per poter far scontare loro la squalifica nella successiva gara con una squadra ormai retrocessa.

Chiedeva di essere sentita la società San Michele che comparsa davanti alla Commissione, ribadiva totalmente tutte le considerazioni già esposte nel reclamo.

La Commissione Disciplinare nell’analizzare il gravame non può che fare riferimento esclusivamente agli atti ufficiali di gara ed ai documenti prodotti dalle parti quando ammissibili. Dal referto si può ricavare che la gara non ha avuto svolgimento per la mancata presentazione in campo della società San Michele e l’Arbitro si limita a riportare nel rapporto che, spirato il tempo di attesa, constatava che nessuno era giunto sul campo per la società ospitata, e si allontanava dall’impianto acquisendo la distinta di gara della sola società di casa. Nessuna menzione è fatta nel referto di telefonate pervenute da dirigenti della società San Michele, né da agenti della Polizia di Stato e men che meno di un accordo intervenuto tra i dirigenti locali e quelli del San Michele per far raggiungere la squadra con il pullman in avaria da un secondo mezzo per completare il viaggio sino a Castelforte. L’Arbitro, infine, non fa alcuna menzione di una partecipazione od adesione da parte sua a tale accordo. Risulta in atti la relazione di servizio della Polizia di Stato, documento che fa fede sino a querela di falso di quanto l’operante ha effettivamente percepito e di quanto ha acquisito dai dichiaranti. Nell’atto si esplicita come alle ore 14,30, su segnalazione della centrale operativa, una pattuglia si sia portata presso il distributore citato, per constatare l’avaria di un pullman fermo sulla piazzola. Sul posto gli operanti della pattuglia acquisivano le dichiarazione del conducente del pullman che riferiva come il mezzo avesse subito un guasto meccanico e che gli occupanti erano la squadra del San Michele che doveva disputare una gara alle ore 16,00 a Castelforte. In seguito gli operanti riuscivano a contattare un dirigente del Santa Croce, Sig. Polidoro, che si accordava con il dirigente del San Michele Gravina Michele per raggiungere il luogo con un secondo mezzo per prelevare la squadra e portarla a Castelforte. Tale accordo aveva avuto preventivamente l’assenso dell’Arbitro. Alle ore 16,00 si recavano sul posto i dirigenti del Santa Croce Ciorre Giulio e D’Onofrio Michele che però non trovavano sul luogo né il pullman né la squadra del San Michele. I suddetti si presentavano al Commissariato di Fondi per far rilevare tale circostanza ed alle ore 17,30 gli operanti contattavano il gestore del distributore che affermava che il pullman della squadra era ripartito poco dopo che la pattuglia aveva terminato il suo intervento in loco. La società reclamante ha prodotto la dichiarazione della società proprietaria del pullman che attesta l’esistenza del guasto meccanico e che il pullman sarebbe ripartito alle ore 16,27 come attestato dal dischetto del cronotachigrafo allegato.

Dai documenti emerge che è sicuramente provata la circostanza che la società San Michele si sia messa per tempo in viaggio per raggiungere Castelforte a bordo di un pullman noleggiato per l’occasione e che il mezzo si sia fermato alle ore 14,30 presso un distributore in avaria. E’ altresì provato che gli operanti della Polizia di Stato avvertirono della circostanza un dirigente della società Santa Croce che assicurava il suo interessamento per inviare un secondo bus presso il distributore.

Tutte le altre circostanze riportate nella relazione di servizio della Polizia sono solo “de relato” in quanto riportano dichiarazioni dei dirigenti del Santa Croce e del gestore del distributore di carburante che risultano però in contrasto con la dichiarazione ed il dischetto del cronotachigrafo allegati dalla società proprietaria del bus. Sia le une che le altre sono atti di parte che possono solo supportare le risultanze di atti ufficiali e giammai contrastarle.

Appare dunque sufficientemente provata la causa di forza maggiore allegata dalla reclamante alla luce della precisazione resa dalla Polizia di Stato che la dichiarazione del gestore dell’impianto di carburante venne acquisita solo alle ore 17,30 e non alle 15,30 come scritto in primo momento, circostanza che fa cadere l’ipotesi di una messa in scena. Infatti se, per ipotesi, il pullman avesse già lasciato il distributore alle ore 15,30 ben avrebbe potuto raggiungere entro il tempo di attesa Castelforte. Mentre ripartendo dopo le ore 16,00 non avrebbe mai potuto raggiungere in tempo l’impianto sportivo.

Quindi il reclamo va accolto con la conseguenza che la delibera del Giudice Sportivo deve essere annullata disponendo la ripetizione della gara.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere il reclamo annullando totalmente la delibera del Giudice Sportivo impugnata.

Dispone la ripetizione della gara e manda alla segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti conseguenti.

La tassa reclamo va restituita.

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