COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara: A.C.D. MASSAFRA - U.S.D. PEZZE del 27 Marzo 2010. (Reclamo della Società U.S.D. PEZZE in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SASSO
Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 15 Marzo 2010 del Comitato
Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- considerato che meritano accertamento e approfondimento le vicende relative al riconoscimento del
calciatore SASSO Leonardo che secondo l’arbitro, avrebbe esibito un documento di dubbia validità e
autenticità tanto da indurre la società reclamante a depennare il nominativo del calciatore suddetto dalla
distinta dei partecipanti alla gara;
- considerato, pertanto, che l’accertamento relativo ai suddetti fatti è di competenza della Procura Federale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 in relazione all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva per cui va dichiarata
la incompetenza del Giudice Sportivo a giudicare il comportamento del calciatore SASSO Leonardo e
quindi di infliggere la sanzione impugnata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- revocarsi la sanzione inflitta dal primo giudice al calciatore SASSO Leonardo e di rimettere gli atti alla
Procura Federale per il seguito di sua competenza;
- non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.