COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. NOJA CALCIO - U.S. ALTAMURA SRL del 28 Marzo 2010. (Reclamo del sig. COLONNA

Angelo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla

delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 dell’1 Aprile 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  sentito il ricorrente;

-  considerato che, versandosi in tema di dichiarazioni lesive della reputazione di persone e di organi

operanti nell’ambito della FIGC ed in particolare del settore arbitrale regionale Puglia la cui competenza, ai

sensi dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, è della Procura Federale e non anche del Giudice

Sportivo Territoriale che ai sensi dell’art. 29 in relazione agli artt. 35 e 44 del Codice di Giustizia Sportiva,

ha competenza in ordine a fatti e infrazioni connessi allo svolgimento delle gare e all’attività agonistica in

generale, per cui va ritenuta la incompetenza di tale giudice alla erogazione di sanzioni al di fuori

dell’ambito innanzi precisato;

-  considerato che il primo giudice ha rimesso gli atti alla Procura Federale, così correttamente interpretando

le norme innanzi citate;

-  ritenuto, pertanto, la competenza esclusiva della Procura Federale al precipuo scopo di non incorrere nel

divieto del “ne bis in idem” allorché fosse necessaria la irrogazione di sanzioni conseguenti al deferimento

da parte della medesima suddetta Procura Federale che rappresenterebbero una vietata duplicazione

punitiva per l’attuale reclamante

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  revocarsi la sanzione inflitta dal primo giudice al sig. COLONNA Angelo e di rimettere, ancorché

nuovamente, gli atti alla Procura Federale per il seguito di sua competenza;

non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.

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