COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. NOJA CALCIO - U.S. ALTAMURA SRL del 28 Marzo 2010. (Reclamo del sig. COLONNA
Angelo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 dell’1 Aprile 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- sentito il ricorrente;
- considerato che, versandosi in tema di dichiarazioni lesive della reputazione di persone e di organi
operanti nell’ambito della FIGC ed in particolare del settore arbitrale regionale Puglia la cui competenza, ai
sensi dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, è della Procura Federale e non anche del Giudice
Sportivo Territoriale che ai sensi dell’art. 29 in relazione agli artt. 35 e 44 del Codice di Giustizia Sportiva,
ha competenza in ordine a fatti e infrazioni connessi allo svolgimento delle gare e all’attività agonistica in
generale, per cui va ritenuta la incompetenza di tale giudice alla erogazione di sanzioni al di fuori
dell’ambito innanzi precisato;
- considerato che il primo giudice ha rimesso gli atti alla Procura Federale, così correttamente interpretando
le norme innanzi citate;
- ritenuto, pertanto, la competenza esclusiva della Procura Federale al precipuo scopo di non incorrere nel
divieto del “ne bis in idem” allorché fosse necessaria la irrogazione di sanzioni conseguenti al deferimento
da parte della medesima suddetta Procura Federale che rappresenterebbero una vietata duplicazione
punitiva per l’attuale reclamante
P.Q.M.
D E L I B E R A
- revocarsi la sanzione inflitta dal primo giudice al sig. COLONNA Angelo e di rimettere, ancorché
nuovamente, gli atti alla Procura Federale per il seguito di sua competenza;
- non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.