COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVICIALE JUNIORES

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO PROVICIALE JUNIORES

Gara: A.S.D. TREVISANI - A.S.D. BITETTO del 27 Marzo 2010. (Reclamo della Società A.S.D. TREVISANI

in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CICINATO

Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 dell’1 Aprile 2010 della Delegazione

Provinciale di Bari).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini

-  rilevato che avverso il medesimo provvedimento disciplinare di squalifica fino al 30 giugno 2011 adottato

dal primo giudice hanno proposto reclamo la società innanzi citata ed il calciatore in proprio con reclamo

dell’8 aprile 2010 per cui, attesa la identità oggettiva e soggettiva va disposta la riunione di entrambi i

reclami su citati;

-  considerato che da indagini esperite è risultato che il comportamento assunto dal calciatore CICINATO

Vincenzo è stato meramente di protesta vivace e sconveniente e non anche minaccioso così come

apparso in prime cure dalla semplice lettura degli atti, per cui più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la

sanzione della squalifica fino al 31/10/2010

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi al 31/10/2010 la squalifica inflitta al calciatore CICINATO Vincenzo e, per l’effetto, non addebitare la

tassa alla società A.S.D. TREVISANI e restituire la tassa di € 65,00 versata dal calciatore CICINATO Vincenzo stante il parziale accoglimento del ricorso.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it