COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SAN DOMENICO CANIGA (Campionato di

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 29 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. SAN DOMENICO CANIGA (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 15.04.2010.

Gara Campanedda / San Domenico Caniga dell’11.04.2010.

La società San Domenico Caniga ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2011 inflitta al giocatore Santoru Francesco. Tale provvedimento è stato adottato perché, a fine gara, mentre saliva le scale degli spogliatoi, l’arbitro veniva colpito con un calcio alla caviglia destra, quando dava le spalle ad alcuni giocatori del San Domenico Caniga. Pur non avendo visto l’aggressore, l’arbitro riferisce nel referto che l’unico giocatore che si trovava subito dietro di lui (a 50 centimetri) era il n° 6 Santoru Francesco del San Domenico Caniga, di talchè autore del calcio è stato ritenuto quest’ultimo. La reclamante ha contestato il provvedimento assunto nei riguardi del Santoru da parte del Giudice Sportivo, ed ha sostenuto che autore del gesto, comunque grave e da stigmatizzare, risulta altro proprio giocatore, precisamente il signor Pinna Antonio, il quale si rese responsabile del leggero calcio inferto sulla caviglia dell’arbitro.Tale versione dei fatti è stata proposta in conseguenza dell’asserita mancata certa identificazione del responsabile, che dovrebbe determinare, a detta della stessa reclamante, la revoca della sanzione adottata nei confronti del Santoru, ed una limitata squalifica a carico del Pinna Antonio, che tenga conto della reale portata del gesto.

La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio rapporto e precisato, in particolare:

-  che unico autore del leggero calcio non può che essere stato il Santoru Francesco, in quanto poco distante da lui al momento del colpo, mentre altri due giocatori del San Domenico Caniga stavano iniziando a salire le scale;

-  che il Santoru, durante l’incontro, aveva spesso discusso con lo stesso arbitro;

-  che il Santoru, dopo l’episodio si diresse verso lo spogliatoio, a testa bassa;

-  che il calcetto ricevuto non gli procurò alcuna conseguenza.

Nessun rappresentante della società reclamante, pur convocato, si è presentato.

La Commissione, sulla scorta del referto e delle precisazioni fornite dal direttore di gara, ritiene provata la responsabilità del Santoru Francesco.

Gli elementi acquisiti fanno in effetti ritenere che il gesto debba essere attribuito al Santoru Francesco, unico calciatore che in quel momento si trovava a poca distanza dal direttore di gara. La portata dell’atto, e le limitate conseguenze che esso determinò, giustificano una adeguata riduzione della sanzione.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA, in parziale accoglimento del reclamo:

di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Santoru Francesco fino al 15 giugno 2010.

Dispone la restituzione della tassa.

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