COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. GAIRO (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 29 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

S.S.D. GAIRO (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 43 del 15.04.2010.

Gara Arbatax / Gairo dell’11.04.2010.

La Società Gairo ha presentato rituale reclamo avverso la delibera con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 31.12.2010 il calciatore Salis Simone perché “nel corso di una rissa si avvicinava all’arbitro e lo colpiva alle spalle strattonandolo; quindi lo insultava e minacciava e tentava di reintegrare l’aggressione, non riuscendovi solo grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”.

La società reclamante afferma che il provvedimento è sproporzionato ai fatti realmente accaduti, in quanto il Salis, non avrebbe strattonato intenzionalmente l’arbitro, ma lo avrebbe colpito involontariamente mentre interveniva per sedare una rissa avvenuta in campo.

Il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato il referto in ogni sua parte, precisando di essere stato urtato dal calciatore con una spallata nella spalla destra una prima volta durante la rissa (a seguito della quale gli infliggeva l’ammonizione) e nuovamente con il petto sempre sulla spalla destra una seconda volta durante un’altra rissa, allorchè inoltre lo afferrava al braccio senza peraltro provocargli dolore; l’arbitro ha precisato anche di essere stato ingiuriato dal Salis con parole volgari e di aver provveduto all’espulsione del medesimo a seguito dell’ultimo episodio.

La Commissione, preso atto di quanto sopra nonché della mancata presentazione del Presidente della reclamante, nonostante la sua richiesta di essere sentito, ritiene che il comportamento del Salis non integri gli estremi di una volontaria violenza nei confronti del direttore di gara, ma solo di una protesta grave e scomposta, ragioni per cui decide di ridurre la sanzione inflitta in misura adeguata.

Per questi motivi, la Commissione, in parziale riforma della decisione impugnata DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Salis Simone dal 31.12.2010 al 15 maggio 2010.

Dispone il non addebito della tassa.

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