COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PORTOTORRES (Campionato Allievi Reg
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 29 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
A.C. PORTOTORRES (Campionato Allievi Regionale)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 15.04.2010.
Gara Portotorres / Castelsardo dell’11.04.2010.
La società Portotorres proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Sanna Mauro sino al 30.06.2010.
Il tesserato della società reclamante veniva sanzionato dal primo giudice in quanto, in seguito ad un provvedimento di ammonizione, contestava il direttore di gara e dopo averlo ingiuriato colpiva quest’ultimo con una testata di non forte entità senza causargli alcuna conseguenza fisica e continuava ad ingiuriarlo alla fine della gara.
La reclamante, pur ammettendo che il proprio calciatore avrebbe tenuto un comportamento irriguardoso, negava, tuttavia, che lo stesso avrebbe colpito il direttore di gara in quanto quest’ultimo aveva continuato la gara senza alcuna, seppure minima, intenzione e concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione.
La Commissione, esaminato il rapporto di gara e constatata la mancata comparizione dell’arbitro che, seppure ritualmente convocato non si è presentava all’odierna seduta senza neppure addurre un’impedimento, ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo possa assolutamente essere adeguata.
Infatti nel caso di specie appare incontestabile il fatto che l’atto posto in essere dal giocatore Sanna Mauro debba ritenersi un’atto di violenza e come tale essere sanzionato; tuttavia anche in considerazione del fatto che il direttore di gara non abbia riportato nessuna lesione, ma, come lo stesso ha dichiarato, dolore e rossore, si presume che l’atto violento sia stato di lieve entità e quindi sia meritevole di una sanzione leggermente superiore a quella minima prevista per fatti consimili.
Per questi motivi, la Commissione respinge il ricorso disponendo l’addebito della tassa.