COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Tieffeparmonval

 

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD Tieffeparmonval (PA) – avverso squalifica del calciatore Antonio Tutrone per 6  gare, ammenda €.125,00, nonché inibizione fino al 15/09/2010 del Dirigente Daniele Bilello. Gara play off Campionato Giovanissimi Regionali Garibaldina – Tieffeparmonval del 22/04/2010. Comunicato Ufficiale n.436/S.G.S.105 del 23/04/2010.

Procedimento 303/A

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe ha presentato rituale appello l’ASD Tieffeparmonval.

Sostiene la ricorrente estremamente penalizzanti i provvedimenti riportati in epigrafe e non veritieri alcuni comportamenti dei propri tesserati così come sono stati sanzionati. Pertanto, chiede l’annullamento o la riforma dei suddetti provvedimenti impugnati.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:

-  invero dalla lettura del referto arbitrale appaiano chiare ed inequivocabili le condotte censurabili dei tesserati e dei sostenitori della società appellante, giustamente puniti dal Giudice Sportivo di primo esame;

-  le reiterate minacce nei confronti dell’arbitro sono realmente avvenute così come il contegno minaccioso del Dirigente Bilello Daniele;

-  ritiene, invece, questa Decidente di riformare il provvedimento disciplinare nei riguardi del calciatore Tutrone Antonio così come in dispositivo riportato;

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare in 4 giornate la squalifica a carico del calciatore Tutrone Antonio (ASD Tieffeparmonval);

di confermare tutti gli altri provvedimenti;

per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.

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