COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA C
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
202 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla S.S. Asciano in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato per tre giornate di gara il calciatore Parenza Vito. (C.U. n. 59/2010).
“Per aver deriso il D.G.. Sanzione aggravata perché capitano.”
Il provvedimento disciplinare di cui si tratta, come sopra motivato, viene impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore la quale sostiene che quanto proferito dal Parenza non ha il carattere di frase irriguardosa, offensiva o minacciosa verso il D.G., chiede di conseguenza la riduzione della sanzione.
Il reclamo non può essere accolto. infatti se la frase pronunciata dal calciatore non riveste il carattere della offesa o della minaccia, pur tuttavia essa ha i chiari connotati
della frase irriguardosa in quanto, anche se in maniera attenuata, è volta a mancare di rispetto o “di riguardo” al D.G.
La norma disciplinare (art. 19, c. 4, lettera a) infatti equipara le tre circostanze sanzionandole allo stesso modo.
La qualifica di capitano rivestita dal calciatore nell’occasione costituisce aggravante per cui la sanzione del G.S.T. è fondata in punto di merito e congrua sotto il profilo dell’entità.
P.Q.M.
la C.D. respinge il reclamo disponendo la acquisizione della tassa.