COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

192 stagione sportiva 2009/2010 Gara ACD Soliera – ASD Atletico Romagnano (0-1) del 21/03/2010.Campionato di III categoria. In C.U. n.40 del 25/03/2010 Del. Prov. Massa-Carrara.

Reclama la società Soliera avverso la seguente sanzione inflittale dal G.S.

AMMENDA

 

Euro  3.000,00 SOLIERA

  Per aver propri tifosi lanciato una decina di petardi verso il portiere avversario che si allontanava prontamente non riportando alcun danno fisico. Per propri tifosi che causano il ritardato inizio della gara di circa 30 minuti per il fumo provocato dai fumogeni. Per avere, i soliti tifosi,esposto in 2 occasioni striscioni offensivi nei confronti della squadra avversaria che venivano rimossi per l'intervento del D.G. Per aver detti tifosi intonato cori offensivi, minacciosi ed a contenuto anche razzistico nei confronti degli avversari. Per aver in più occasioni con cori offeso in modo gravissimo il D.G. ed aver usato nei confronti dello stesso un linguaggio scurrile e pesantemente irriguardoso anche in considerazione che trattasi di una donna. 

La reclamante sostiene la regolarità dell’orario di inizio della gara in quanto la stessa è semmai iniziata con 30 secondi di ritardo e non 30 minuti.

Quanto agli striscioni minimizza il loro contenuto e contesta decisamente che contenessero elementi tali da definirli a contenuto razzista, così come minimizza il lancio dei petardi.

La stessa reclamante, in merito alle frasi pronunciate verso l’arbitro, tiene a precisare che sono state di maleducazione assoluta e che le scuse allo stesso sono state portate a fine gara.

Sottolinea il fatto che le invettive verso il D.G. sono da condannare indipendentemente dal sesso dello stesso.

Per i cori verso gli avversari ritiene che gli stessi sono stati in realtà azioni goliardiche per fare sentire agli stessi la pressione del pubblico avversario.

Chiede una riduzione della sanzione e di essere udita dalla C.D.

All’udienza del 23/04/2010 avanti alla C.D. i rappresentanti della reclamante hanno di fatto confermato il contenuto del reclamo.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.

Il Collegio, esaminando separatamente i vari episodi contestati alla società Soliera dal G.S. rileva quanto segue.

1)Quanto all’inizio della gara lo stesso pare essere stato regolare. Infatti, sia dal frontespizio del rapporto arbitrale che dal supplemento di rapporto allegato allo stesso si evince che, al massimo, la gara è iniziata con 30 secondi di ritardo e non 30 minuti.

Da ciò l’evidente errore in cui è caduto il G.S.e la conseguente errata contestazione dell’addebito.

2)Quanto ai petardi, ogni giustificazione della reclamante appare assolutamente infondata quindi, sul punto, deve essere sanzionata così come previsto dal C.G.S.

3)Quanto agli striscioni, che sono stati fatti giustamente rimuovere, si rileva che gli stessi denotano, nel loro contenuto, una chiara mancanza di educazione in generale e sportiva in particolare, ma che tuttavia, a parere del Collegio, non evidenziano frasi di tipo razzista.

4)Quanto al comportamento del pubblico verso il D.G. lo stesso deve essere censurato nella maniera più ferma e senza alcuna giustificazione al di la del fatto che l’arbitro fosse di sesso maschile o femminile.

Sul punto il Collegio rileva come non può costituire un’aggravante il fatto di profferire frasi particolarmente irriguardose ed offensive ad un arbitro in quanto di sesso femminile, perché il D.G. è tale indipendentemente dal suo sesso.

P.Q.M.

La C.D. accoglie il reclamo cassando parzialmente la decisione del G.S. e pertanto riducendo la sanzione da €.3.000,00 ad €. 1.000,00.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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