COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI

200 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo la U.S.D. Nuova Cortona Camucia avverso il provvedimento di inibizione inflitto dal G.S.T. fino al 02.06.2010 al Dirigente Panichi Pasquale (C.U. n. 57 del 02.04.2010)

Propone tempestivo reclamo la U.S.D Nuova Cortona Camucia, nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. al Dirigente Panichi Pasquale fino al 02.06.2010, con la seguente motivazione: “A fine gara rivolgeva al D.G. frase offensiva ed intimidatoria. Usciva dal locale sbattendo la porta”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato confermando i fatti oggetto del capo di incolpazione, sostenendo, tuttavia, che la condotta contestata sia da imputare non al dirigente sanzionato sig. Panichi Pasquale, bensì ad altro dirigente scritto in lista, sig. Gallo Paolo.

A sostegno della propria tesi difensiva, la società Nuova Cortona Camicia allega al ricorso dichiarazione sottoscritta dal sig. Gallo Paolo, con la quale lo stesso dirigente si assume la responsabilità in ordine all’accaduto.

La società reclamante chiede, pertanto, una verifica a discolpa del dirigente sanzionato.

La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue.

Preso atto della dichiarazione allegata al ricorso sottoscritta dal sig. Paolo Gallo, peraltro priva della copia del documento di riconoscimento dello stesso soggetto; acquisito il supplemento di rapporto da parte del D.G.; il Collegio evidenzia che dagli atti emerge la responsabilità del dirigente Panichi Pasquale in ordine ai fatti contestati.

Con il supplemento di rapporto, infatti, il D.G. ha espressamente confermato quanto in precedenza riportato sul referto di gara.

Pertanto, il carattere di fede privilegiata attribuito dalle carte federali ai rapporti di gara non può che indurre l'adito Collegio a respingere la tesi della ricorrente ed a pronunciare il rigetto del presente reclamo.

Infine, per completezza, al Collegio preme precisare che viene omessa una qualsiasi pronuncia sul quantum della sanzione irrogata, in quanto anch'essa non espressamente contestata dalla reclamante.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo;

-conferma la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Panichi Pasquale fino al 02.06.2010;

-ordina l’addebito della relativa tassa.

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