COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

193 stagione sportiva 2009/10Oggetto: Reclamo del Club Sportivo Firenze avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. All'allenatore Benvenuti Andrea fino al 31/03/2011 ed al calciatore Bellucci Leonardo fino al 14/01/2011 (C.U. n. 48 del 31/03/2010).

Il Club Sportivo Firenze, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto, in data 27 marzo 2010, nel corso dell'incontro esterno disputato contro la società C. S. San Donnino Bisenzio A.S.D..

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:

A carico dell'allenatore Benvenuti Andrea squalifica fino al 31/03/2011

Allontanato dal terreno di gioco per aver tenuto comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare, afferrava l'arbitro per un braccio non lasciando la presa se non dopo esplicita richiesta del medesimo. Ritardava successivamente l'uscita dal terreno di giuoco.

A carico del calciatore Bellucci Leonardo fino al 14/01/2011

Espulso per offese e minacce al D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di colpire con un pugno al viso l'arbitro non riuscendo nell'intento perché bloccato da un proprio dirigente. Nel tentativo di divincolarsi dalla stretta proferiva frasi offensive verso il D.G., tentava altresì di colpire con un calcio l'arbitro ma, impattando con il terreno di giuoco faceva comunque schizzare un sassolino delle dimensioni di una nocciola che colpiva il D.G. Sotto il mento lasciando un piccolo graffio che non ne impediva comunque di riprendere il gioco. Condotto a forza fuori dal terreno di gioco, reiterava le frasi offensive e minacciose verso il D.G. di poi si scagliava in corsa verso la bandierina del calcio d'angolo e strappandola la lanciava verso la recinzione che colpiva anche con un calcio. Tentava quindi nuovamente di rientrare sul terreno di giuoco per raggiungere il D.G. ma veniva bloccato nell'intento grazie all'intervento di un proprio compagno.

La Società reclamante, con un ricorso ben motivato, analizza singolarmente le contestate violazioni eccependo, per quanto attiene la posizione dell'allenatore, che, pur in presenza di un comportamento certamente irriguardoso attribuibile alla tensione della gara, almeno parte della condotta sia stata mal interpretata da parte del D.G..

Il Sig. Benvenuti (originariamente confuso in atti con il massaggiatore Selvi, reintegrato grazie alla segnalazione dello stesso D.G. con il C.U. n. 50 del 7/04/2010) avrebbe protestato solo perché, a suo avviso, il giocatore, al momento dell'espulsione, sarebbe stato già sostituito.

In effetti il Bellucci aveva da tempo manifestato la propria volontà di uscire dal campo perché innervosito dall'arbitraggio manifestando il proprio disappunto con frasi offensive e minacciose e, per tale ragione, il calciatore si trovava già nei pressi della panchina dalla quale l'allenatore palesava l'intenzione di sostituirlo.

Il tocco con il braccio sarebbe stato momentaneo ed indirizzato a catturare l'attenzione dell'arbitro sul fatto che la sostituzione si era già perfezionata e la ritardata uscita dal campo da imputarsi ad una non corretta notifica del provvedimento.

Per quanto concerne invece la posizione del calciatore, pur rammaricandosi di quanto avvenuto sul campo, la società nega il reale tentativo di “colpire” il D.G.; il ragazzo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avrebbe tentato di dirigersi verso l'arbitro per chiedere spiegazioni ma bloccato nel tentativo da parte di un dirigente avrebbe tentato di divincolarsi e lo scomposto agitarsi delle mani avrebbe indotto in errore il D.G..

In realtà la distanza tra i due soggetti non sarebbe stata mai inferiore ai cinque metri e pertanto qualsiasi ipotesi di tentativo di aggressione (tentato pugno e tentato calcio) risulterebbe assolutamente infondata.

Il calcio dato al terreno avrebbe poi provocato l'involontario lancio di un sassolino che avrebbe colpito l'arbitro senza alcuna volontà da parte del giocatore; lo stesso avrebbe successivamente colpito la bandierina con un calcio ma non avrebbe cercato di raggiungere nuovamente il D.G. tentando solo di “confrontarsi” con alcuni giocatori della squadra avversaria che lo stavano insultando ed irridendo per lo spettacolo offerto.

Insiste pertanto per una riduzione di entrambe le squalifiche comminate.

All'udienza del 23 aprile 2010 veniva ascoltato il rappresentante della società Avv. Arialdo Corti il quale, reso edotto del supplemento arbitrale espressamente richiesto dalla C.D.T., esponeva in modo preciso e garbato le posizioni della società iterando le censure mosse nel reclamo.

Dopo aver stigmatizzato i commenti del D.G. forniti con riferimento alla lettera di scuse presentata dal giocatore in quanto assolutamente non pertinenti e gratuiti il difensore sottolineava che, anche nel supplemento, si attesta che la distanza tra i due non era mai stata inferiore ai 5 metri.

Insistendo sul gesto di stizza del calcio al terreno richiamava l'attenzione sulla assenza di precedenti sanzioni disciplinari a carico del giocatore e sottolineava l'assenza di volontà lesiva da parte dell'allenatore.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Preliminarmente la C.D.T. riconosce l'assoluta estraneità all'oggetto del procedimento dei numerosi commenti forniti (senza alcuna richiesta) da parte del D.G. alla lettera di scuse considerata “il minimo”, commenti nel quale l'arbitro giunge a psicoanalizzare il ragazzo santificandone la giusta sanzione e rammaricandosi per la sorte del giocatore tra poco maggiorenne.

Il supplemento arbitrale viene infatti richiesto per fornire all'organo di giustizia osservazioni, di rilievo essenziale, tese ad integrare quanto già riferito nel rapporto di gara (come correttamente specificato nell'istanza documentata in atti) e pertanto non risultano in alcun modo pertinenti elucubrazioni sulla vita familiare e sul reale o presunto ravvedimento.

Detto ciò occorre rilevare come, nel caso concreto, il D.G. abbia nella prima parte del supplemento descritto in modo preciso le singole condotte incriminate provvedendo a ripercorrere l'intero atto d'impugnazione particolareggiando e specificando ulteriormente quanto dedotto nell'originario rapporto di gara con ciò smentendo alcune delle tesi difensive proposte.

In particolare l'arbitro descrive l'atteggiamento platealmente aggressivo del Bellucci che ha fornito uno spettacolo indecoroso ponendosi certamente al di fuori delle regole di lealtà e correttezza sportiva.

Nessun pregio può essere fornito alle lamentele dell'allenatore sul fatto che stesse operando il cambio in quanto il D.G. non lo aveva ancora autorizzato ed il giocatore, con un'indecorosa “sceneggiata” continuava ad inveire contro l'arbitro minacciando conseguenze in caso di mancata sostituzione.

E' evidente che il provvedimento di espulsione ha garantito al Bellucci i sarcastici commenti della panchina avversaria che ne hanno ancora di più esacerbato la condotta; lo stesso, esposto al pubblico ludibrio, ha dunque definitivamente abbandonato il ruolo di giocatore per incarnare quello di esagitato.

Occorre però rilevare che appare assolutamente corretta la censura inerente alla reale offensività della condotta del Bellucci che non si è mai trovato a stretto contatto con l'arbitro per cui i due tentativi di colpire il D.G. risultano sfumati dall'inidoneità dei gesti in relazione alla distanza che è sempre intercorsa tra i due.

L'assenza di conseguenze fisiche ad eccezione del piccolo taglietto sul mento dovuto al sassolino “calciato” (conseguenze peraltro difficilmente raggiungibili attraverso la condotta descritta) sembra compatibile con un carattere di attenuata “violenza” che invece maggiormente ravvisabile in condotte alternative oggettivamente indirizzate a ledere il D.G. con ciò inquadrando diversamente la fattispecie ed imponendo una rideterminazione della squalifica comminata.

Per quanto concerne invece la posizione dell'allenatore il D.G. è invece preciso nel dettagliare il comportamento irriguardoso e minaccioso tenuto dal Benvenuti in campo e deve evidenziarsi che lo stesso ha persino goduto, in ordine all'errore nell'identificazione con il massaggiatore, di un ulteriore sconto di due settimane.

Infatti è rimasta immutata la data di scadenza dell'inibizione (fino al 30/06/2010) anche nel Comunicato Ufficiale pubblicato dopo 14 giorni da quello nel quale veniva adottato il primo provvedimento disciplinare adottato, per i medesimi fatti, nei confronti di altro dirigente.

Il fatto poi che il Benvenuti ricoprisse la carica di allenatore onerava il medesimo di una maggior attenzione nell'ottemperanza a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all'esempio fornito alla squadra, giustificando pienamente della squalifica comminata.

P.Q.M.

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo del Club Sportivo Firenze e riduce la squalifica inflitta al calciatore Bellucci Leonardo fino al 30/11/2010 anziché fino al 31/03/2011.

Conferma nel resto le decisioni dell'organo di primo grado e dispone la restituzione della relativa tassa.

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