COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 134. DELI

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

134. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA AZZURRA MARIGLIANO /

GIUGLIANO LICOLA DEL 25.03.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente presentato, osserva: con l’atto d’impugnazione in

esame, la società Azzurra Marigliano ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera

pubblicata sul C.U. n. 93 del 22.04.2010, pag. 2329), con la quale è stato rigettato il reclamo, presentato

per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Fabio (nato il 14.03.1988).

Questa C.D.T., premesso che, nel caso in cui ad un calciatore, o calcettista, sia inflitta una squalifica a

tempo determinato ed una squalifica per un numero di giornate di gara, la sanzione deve trovare

esecuzione come segue: in primis, in riferimento alla squalifica del primo tipo (a tempo determinato); solo

successivamente, in relazione alla squalifica per giornate di gara. Nel caso in esame, il calcettista Rinaldi

Fabio è stato squalificato fino al 26.2.2010, giusta C.U. n. 67 del 28.01.2010. Indi, la squalifica per una

giornata, per quarta ammonizione, doveva essere scontata dopo tale data del 26.02.2010. In effetti, il

calcettista ha concluso l’espiazione della pena sportiva a suo carico, non disputando la gara del 20.03.2010,

nonché risultando non inserito nella relativa distinta di gara. Perciò, rispetto alla gara di cui al reclamo,

disputatasi il 25.03.2010 (ovvero, in data successiva a quella della gara, in occasione della quale egli aveva

espiato la sanzione a suo carico), il calcettista Rinaldi Fabio era in posizione regolare, agli effetti disciplinari,

avendo egli scontato la sanzione, per quarta ammonizione, in data 20.03.2010, in occasione della gara

Giugliano Licola / Casagiove Futsal Club. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Azzurra Marigliano; dispone addebitarsi la tassa

reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

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