COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOLOFRA FUTSAL – GARA SOLOFRA FUTSAL / MARIANELLA 3
SOCCER DEL 23.01.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,
che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la fondatezza
dell’atto di impugnazione. In effetti, la documentazione, prodotta dalla società reclamante, si coniuga, sotto
il profilo delle risultanze, con le circostanze riferite dal direttore di gara in sede di audizione. Quest’ultimo,
invero, ha ritrattato quanto indicato nel proprio referto di gara. L’episodio oggetto del reclamo,
obiettivamente grave, non è ascrivibile – anche a quanto dichiarato, nella richiamata sede della sua
audizione, dal direttore di gara – al calcettista Esposito Vincenzo (n. 18 in distinta). L’errore nella redazione
del referto arbitrale appare peraltro comprensibile e, di conseguenza, giustificabile in ragione della
concitazione del momento. Questa C.D.T. ritiene, quindi, di accogliere il reclamo e, per l’effetto di revocare
la squalifica, inflitta in prime cure, a carico del calciatore Esposito Vincenzo, rimandando il fascicolo al
Giudice Sportivo Territoriale, al fine delle decisioni di sua competenza, in ordine anche all’individuazione del
calcettista responsabile dell’aggressione ai danni dell’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto, annullando la sanzione inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore
Esposito Vincenzo; dispone la trasmissione del fascicolo, in una con la documentazione allegata
dalla reclamante, al Giudice Sportivo Territoriale, per le sue consequenziali decisioni; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.