COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI
IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLONNA – TRE MONTI MONTECASTRILLI DISPUTATA IL
11.04.2010 AD TODI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 39 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO
IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FALSETTI ALESSANDRO PER TRE
GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il
rappresentante della Società reclamante
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara si rileva che il gesto contestato non è
stato visto dall’arbitro ma la sanzione inflitta dal G.S. è la conseguenza della segnalazione del
commissario di gara; in ogni caso il gesto è stato posto in essere subito dopo la segnatura della
propria squadra; il Falsetti Alessandro si è portato sulla recinzione davanti ai propri genitori per
esultare, l’intenzione non è stata pertanto quella di offendere e deridere il pubblico, piuttosto
quella di esultare per la rete fatta.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S. Nuova Tre Monti Montecastrilli e riduce la
squalifica al calciatore Falsetti Alessandro a due giornate effettive di gara..
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.