COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale d

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

nei confronti di :

_ Sig. Ranucci Federico, Dirigente Pol. Virtus Foligno;

_ la società Virtus Foligno.

per rispondere:

- Il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 C.G.S., per aver violato i principi di

lealtà, correttezza e probità e per aver contattato ed incontrato i calciatori Pezzella Domenico

e Quispe Moppy Luis Miguel, nonostante fossero tesserati per la Profiamma, al fine di un

loro tesseramento in favore della Virtus Foligno e ciò all’insaputa della società di

appartenenza e dei rispettivi genitori;

- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 2

C.G.S. in conseguenza della condotta posta in essere dai propri tesserati.

- cu 122 / 3217 -

F A T T O

Con atto prot. nr. 1381/110 pf09 10/MS/vdb, datato 23 settembre 2009, la Procura Federale della

F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,

per rispondere delle violazioni ascritte

Alla riunione è presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza della Procura Federale il quale

concludeva per il proscioglimento di tutti gli incolpati.

Sono altresì presenti gli incolpati, assistiti dal proprio defensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevata la richiesta di proscioglimento formulata dalla Procura Federale nei confronti di tutti gli

incolpati;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare proscioglie gli incolpati dagli addebiti rispettivamente ascritti.

***

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

_ Francesco FIORENZA, calciatore attualmente tesserato per la società GRIFOPONTE

TORGIANO;

_ Roberto FERRANTI, dirigente della società A.S. DERUTA;

_ Francesco FOSSI, dirigente della società A.S. DERUTA

_ la società A.S. DERUTA;

_ la società GRIFOPONTE TORGIANO;

rispondere:

· il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in

relazione all’art.10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e

probità, per aver disputato 14 gare nelle file della società A.S. Deruta senza averne titolo perché

non tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva, bensì tesserato per un’altra’

società;

· i sigg. Roberto Ferranti e Francesco Fossi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice

di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di

lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte gare in cui dichiaravano che il

giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la

responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore

Francesco Fiorenza non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva;

· la società A.S. Deruta a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del

C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano

svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.;

· la società Grifoponte Torgiano della violazione dell’art.4 comma 2 a titolo di responsabilità

oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio calciatore.

- cu 122 / 3218 -

F A T T O

Con atto prot. nr. 6759/1353pf0910AA/ac, datato 16 aprile 2010, la Procuratore Federale della

F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Francesco Fiorenza,

Roberto Ferranti, Francesco Fossi e le società AS Deruta e Grifoponte Torgiano per rispondere

delle violazioni ascritte.

All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Leonardo Cotugno, in rappresentanza della Procura

Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Francesco Fiorenza per la

squalifica di anni due; Roberto Ferranti e Francesco Fossi, per due anni di inibizione ciascuno; la

società Deruta punti 10 di penalizzazione oltre ad €. 2.000,00 di ammenda; la società Grifoponte

Torgiano l’ammenda di €. 300,00.

Sono, altresì, presenti tutti i deferiti.

MOTIVI

Rileva questa Commissione che non è consentito avere nessun dubbio in ordine la sussistenza dei

fatti attribuiti ai singoli incolpati, atteso che gli stessi emergono documentalmente e sono stati

peraltro riconosciuti dagli incolpati stessi.

E’ quindi pacifico che il calciatore Francesco Fiorenza ha preso parte nelle fila dell’A.S. Deruta a

quattrordici gare valevoli per il Campionato Provinciali Allievi nella stagione sportiva 2009/2010 in

posizione irregolare in quanto tesserato con la società Grifoponte Torgiano.

Rileva peraltro la Commissione che il comportamento di tutti gli incolpati è da ritenere ascrivibile

ad un mero errore commesso in assoluta buona fede, circostanza confermata dal fatto che il

giocatore in questione è stato addirittura schierato in posizione irregolare nella gara AS Deruta –

Grifoponte Torgiano del 15.11.2009, ovverosia nella gara disputata contro la società per la quale

risultava formalmente tesserato, che non ha eccepito alcunché in quanto evidentemente non riteneva

che il giocatore stesso le appartenesse.

Quanto precede, unitamente alla giovane età del calciatore ed al contegno processuale di tutti gli

incolpati, induce la Commissione ad una sensibile riduzione delle sanzioni rispetto a quelle richieste

dalla Procura, che determina come segue:

· la squalifica per quattro giornate al calciatore Francesco Fiorenza;

· l’inibizione fino al 15.06.2010 ai dirigenti Roberto Ferranti e Francesco Fossi;

· l’ammenda di €. 1.000,00 alla società Deruta;

· l’ammenda di €. 150,00 alla società Grifoponte Torgiano;

· sette punti di penalizzazione in classifica alla società A.S. Deruta;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni, da scontare fin dalla presente stagione

sportiva:

· la squalifica per quattro giornate al calciatore Francesco Fiorenza;

· l’inibizione fino al 15.06.2010 ai dirigenti Roberto Ferranti e Francesco Fossi;

· l’ammenda di €. 1.000,00 alla società A.S.Deruta;

· l’ammenda di €. 150,00 alla società Grifoponte Torgiano;

· sette punti di penalizzazione in classifica alla società A.S. Deruta;

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