COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

TERZA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI

IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLONNA – TRE MONTI MONTECASTRILLI DISPUTATA IL

11.04.2010 AD TODI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL

C.U. N. 39 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO

IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FALSETTI ALESSANDRO PER TRE

GIORNATE DI GARA;

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il

rappresentante della Società reclamante

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara si rileva che il gesto contestato non è

stato visto dall’arbitro ma la sanzione inflitta dal G.S. è la conseguenza della segnalazione del

commissario di gara; in ogni caso il gesto è stato posto in essere subito dopo la segnatura della

propria squadra; il Falsetti Alessandro si è portato sulla recinzione davanti ai propri genitori per

esultare, l’intenzione non è stata pertanto quella di offendere e deridere il pubblico, piuttosto

quella di esultare per la rete fatta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S. Nuova Tre Monti Montecastrilli e riduce la

squalifica al calciatore Falsetti Alessandro a due giornate effettive di gara..

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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