COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA BASTARDO – REAL VIRTUS DISPUTATA IL 10.04.2010 AD MARCELLANO - AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MOCANU COSTACHE PER QUATTRO
GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Visti gli atti ufficiali di gara.
Rilevato che la società reclamante ha di fatto riconosciuto la condotta tenuta dal calciatore
Costache Mocanu;
Ritenuto che il tentativo di colpire l’arbitro non si è concretizzato la circostanza appare
configurabile come una smodata protesta e non come tentativo di aggressione, ritiene equo
contenere la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Costache Mocanu a tre giornate effettive di
gara.
P.Q.M.
Delibera di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Costache Mocanu a tre giornate
effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.