F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210 (274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) E DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI CALCIO AQUI
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210
(274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) E DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 (nota n. 6543/738pf09-10/GR/mg del 9.4.2010).
La Procura Federale, con atto del 9 aprile 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:
- il Signor Enrico Rossi, nella sua qualità di Presidente della Montevarchi Calcio Aquila 1902,
- la Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902,
per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, del NOIF, e il secondo, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, di cui al C.U. n.131 del 25.03.2009, emessa all’esito del contenzioso incorso tra la predetta società sportiva ed il calciatore Sig.Carlo Alessandri, a seguito della violazione dell’accordo economico prevedente la corresponsione di un emolumento di € 3.800,00 per la Stagione Sportiva 2007/2008. Con atto del 20 aprile 2010 la Procura Federale, rilevato che per il medesimo fatto ha avuto luogo il procedimento di deferimento 8205/1238 pf 08-09/AM/ma dell’11 giugno 2009, cui ha fatto seguito il provvedimento sanzionatorio a carico dei citati soggetti deferiti, emesso da questa Commissione e pubblicato sul CU n 5/cdn del 7.7.2009, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente deferimento ed ha chiesto l’archiviazione del procedimento. La Commissione Disciplinare Nazionale: esaminati gli atti del presente deferimento, verificato che il fatto in narrativa è stato esaminato nel procedimento di deferimento 8205/ 1238 pf 08 09/AM/ma dell’11 giugno 2009, vista la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Federale, P.Q.M. Dichiara improcedibile il presente procedimento e ne dispone l’archiviazione.
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