F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210 (234) – APPELLO DEL SIG. LUCA MEARINI (tesserato per la Società ASD San Lorenzo) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210

(234) – APPELLO DEL SIG. LUCA MEARINI (tesserato per la Società ASD San Lorenzo) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 50 del 4.3.2010).

La Procura Federale, con atto dell’11 gennaio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana il sig. Luca Mearini, al quale contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 commi 1 e 4 lett. B del Regolamento A.I.A., in quanto, a far data dall’anno 2006 e nonostante che fosse nei ruoli A.I.A. sino al 27 agosto 2009 con la qualifica di arbitro effettivo, aveva prestato attività di allenatore e collaboratore della società sportiva ASD San Lorenzo partecipante al Torneo UISP ed aveva intrattenuto contatti con calciatori di altra società per convincerli a trasferirsi alla Soc.. ASD San Lorenzo. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 4 marzo 2010, sanzionava il deferito con la inibizione di mesi nove. Avverso tale pronuncia ricorre Luca Mearini, il quale chiede la revoca della decisione, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione. Deduce il ricorrente di aver creduto che vi fosse compatibilità tra le due espletate attività, di allenatore e collaboratore della società San Lorenzo e di arbitro, anche perché la società non era affiliata alla FIGC bensì lo era alla UISP e che, non appena si era reso conto che le due posizioni erano in conflitto tra loro, non aveva esitato a rassegnare le dimissioni dell’AIA. Deduce altresì che l’ulteriore addebito di aver contattato alcuni calciatori tesserati per altra società per convincerli a svincolarsi ed a trasferirsi presso la società San Lorenzo non era conforme alla realtà dei fatti e non risultava peraltro provato, per cui la sola colpa suscettibile di essere contestata era la prima delle due, con l’attenuante della buona fede. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto la integrale conferma della decisone impugnata, mentre il ricorrente, comparso di persona con l’assistenza del proprio difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Il ricorso è parzialmente fondato. Quanto alla prima violazione che è stata contestata al Mearini, correttamente il primo giudice ha richiamato il divieto a carico degli arbitri di svolgere attività in favore di società calcistiche anche non affiliate alla FIGC, contenuto nell’art. 40 comma 4 lettera B del Regolamento A.I.A., la cui portata deve presumersi conosciuta dal Mearini, senza che possa in alcun modo invocarsi la buona fede dell’attuale incolpato. Quanto alla seconda violazione, risulta dagli atti d’indagine che due tra i calciatori escussi hanno confermato la circostanza che il Mearini propose di trasferirsi dalla loro società a quella per la quale il Mearini collaborava e che lo stesso Mearini non ha escluso di aver parlato con questi calciatori, nonché con altri di altre società, allo scopo di sondare la possibilità del trasferimento alla società San Lorenzo, nel frattempo affiliatasi alla FIGC per la partecipazione al campionato de terza categoria. Entrambi i calciatori escussi hanno tuttavia riferito che le proposte del Mearini vennero da quest’ultimo formulate a settembre 2009, epoca in cui lo stesso Mearini non apparteneva più all’AIA per le dimissioni formulate il 27 agosto 2009 ed accettate in pari data. Il che depone a favore delle tesi difensive svolte sul punto dal ricorrente, con conseguente riduzione della sanzione ad esso inflitta entro limiti di minore entità. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione da 9 (nove) a 4 (quattro) mesi. Dispone la restituzione della tassa versata.

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