F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210 (276) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PINTOSSI (Presidente della Soc. ASD Cecina Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD CECINA CALCIO (nota n. 6743/865

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210

(276) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PINTOSSI (Presidente della Soc. ASD Cecina Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD CECINA CALCIO (nota n. 6743/865pf09-10/MS/vdb del 15.4.2010).

La Procura Federale, con atto del 15 aprile 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Signor Pintossi Giancarlo, nella sua qualità di Presidente della ASD Cecina Calcio,

- la Società ASD Cecina Calcio,

per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, del NOIF, e la seconda, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, di cui al C.U. n. 204 del 16.6.2009, notificata in data 6.7.2009, emessa all’esito del contenzioso incorso tra la predetta società sportiva ed il calciatore Signor Reder Rodriguez, a seguito della violazione dell’accordo economico prevedente la corresponsione di un emolumento di € 2.000,00 per la Stagione Sportiva 2007/2008. Con memoria difensiva trasmessa a mezzo fax il 23 aprile u.s., la società deferita ha comunicato di aver corrisposto in data 16 luglio 2009 la somma di cui sopra al Signor Reder Rodriguez, allegando in copia il bonifico bancario e la quietanza rilasciata dal prefato calciatore, ed ha chiesto che non sia comminata sanzione alcuna in confronto dei soggetti deferiti. E’ presente in rappresentanza della Società Cecina nonché di Giancarlo Pintossi il dott. Giancarlo Calò, il quale esibisce l’originale del bonifico disposto il 16.7.2009 a favore del

calciatore Rodriguez, la cui copia viene acquisita agli atti. E’ presente il rappresentante della Procura Federale, avv. Avagliano, il quale si rimette alle decisioni della Commissione. La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che la Società ha provveduto nei termini ad ottemperare alla decisone della Commissione Accordi Economici in narrativa, P.Q.M. Respinge il deferimento

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it