LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI  2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico DI FUSCO/A.C.BELLUNO 1905

LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010

DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

 2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico DI FUSCO/A.C.BELLUNO 1905

Con Racc.A.R. in data 8/03/2010 il sig.Domenico DI FUSCO, proponeva ricorso a  questa Commissione   esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLUNO 1905 S.r.l., un accordo economico prevedente il  compenso lordo di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/09. Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R.  inviata alla Società controparte, e l’attestazione del pagamento della tassa reclamo di €.50,00 giusto quanto previsto  dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal

Sig.Domenico DI FUSCO, nei confronti della Società A.C.BELLUNO 1905 S.r.l., per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.

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