COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 136.&n
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA RINASCITA SANNICOLESE /
CELLOLE CALCIO DEL 10.04.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, il referto arbitrale costituisce, anche nel nuovo sistema delineato dalla giustizia sportiva, “plena probactio” dei fatti accaduti in campo. Dal referto emerge, senza ombra di dubbio, la
scorrettezza del comportamento tenuto dal calciatore sanzionato Mazzone Giuseppe. In ordine alla quantificazione della sanzione, essa appare assolutamente congrua, in relazione all’effettiva, rilevante
gravità del comportamento, tenuto dal nominato calciatore, nella circostanza. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, di dover confermare la sanzione della squalifica, inflitta in prime cure a carico del calciatore
Mazzone Giuseppe della società Cellole Calcio. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società Cellole Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.