COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 142. DELIB
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROYAL TEVEROLA – GARA ROYAL TEVEROLA / REAL SANNIO
DONNE DEL 21.03.2010 – CALCIO A CINQUE – FEMMINILE A
La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata a stralcio sul C.U. n. 89 del 15.04.2010, pag. 2267, visti
gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato a chiarimenti l’arbitro, convocato tre volte (e nei primi due casi formalmente giustificatosi), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il direttore di gara ha confermato, in sede di audizione presso questa C.D.T., quanto già riportato nel proprio referto di gara nonché nel supplemento e, pertanto, questa Commissione ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S.T. siano eque e proporzionate rispetto alla gravità dei fatti commessi. Alla luce di quanto esposto, questa C.D.T. giudica di dover confermare in toto le sanzioni, come commisurate dal Giudice Sportivo Territoriale, con specifico riferimento anche alla punizione sportiva della perdita della gara, oltre che alla squalifica inflitta, per gravissimo comportamento dei sostenitori e, peculiarmente, di una delle calciatrici della società Royal Teverola. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Royal Teverola; dispone addebitarsi la tassa reclamo,non versata, sul conto della società reclamante.