COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MALAGGESE GIOVANNI AVVERSO IL PROVVED
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE MALAGGESE GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12. 2012 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON IL COM. UFF. LE N. 40 DEL 29. 03. 2010
( GARA PONTECORVO / CAIRA DEL 27. 03. 2010 CAMPIONATO PROV.LE JUN. FR. )
Il reclamante Giovanni Malaggese della società Fabio Caserta di Pontecorvo, nel proprio ricorso pone in evidenza la eccessività della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo, rispetto al pur grave comportamento tenuto nei confronti dell’ arbitro. Il Malaggese ammette di aver tentato di impedire all’ arbitro di estrarre il cartellino rosso nei suoi confronti, accettando poi la decisione uscendo, senza alcun problema, dal terreno di gioco. Rimaneva sorpreso allorchè leggeva sul comunicato che aveva colpito il direttore di gara con una spallata sull’ addome. Chiede il ricorrente a questa Commissione di verificare lo svolgimento dei fatti.
Questo Organo Giudicante, ha ritenuto, dopo aver letto il referto originario, di convocare l’ arbitro, il quale in un supplemento di rapporto appositamente redatto, ha tenuto a precisare preliminarmente che la spallata del calciatore, non di particolare violenza,lo raggiungeva sul petto e non sull’ addome, tra l’ altro non causandogli alcun danno fisico.
Considerato tutto ciò, questa Commissione di Disciplina ritiene che il gesto del ricorrente, pur deprecabile e censurabile dal punto di vista sportivo, possa configurarsi come un atto di vibrata e disdicevole protesta, senza una precisa volontà di arrecare un danno fisico all’ arbitro, come ammesso dalla stesso direttore di gara. Alla luce di quanto sopra si ritiene che il provvedimento sanzionatorio a carico del calciatore Giovanni Malaggese possa essere ricondotto entro limiti di minore entità, stante le precisazioni fornite dall’ arbitro al riguardo. Conseguentemente
DELIBERA
Di accogliere il ricorso in argomento, riducendo la squalifica del calciatore Giovanni MALAGGESE fino al 31. 03. 2011.
La tassa reclamo si restituisce.
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