COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SALISANO AVVERSO IL PROVVEDI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SALISANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCARI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 59 DEL 22.4.2010
(Gara: COTTANELLO CALCIO – ATL. SALISANO del 22.4.2010 – Campionato III Categoria Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che dalla lettura del referto arbitrale emerge chiaramente l’individuazione – da parte del Direttore di gara – del responsabile del lancio del pallone tra i calciatore della Società ATL. SALISANO, ancorché non identificato;
ritenuto che la narrazione dell’episodio fatta dall’arbitro contrasta nettamente con l’assunto della ricorrente, che ipotizza l’appartenenza di tale responsabile alla squadra avversaria;
avuto riguardo all’adeguatezza della sanzione comminata dal primo giudice al capitano della Società ATL. SALISANO;
ritenute, pertanto, insussistenti le doglianza della reclamante, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATL. SALISANO e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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