COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TREVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIETROBONO MASSIMO FINO AL 30.4.2012  ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U.N. 44 DEL 15.4.2010

(GARA: ACUTO – REAL TREVI dell’11.4.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

La Società REAL TREVI ha avanzato reclamo al fine di ottenere la riduzione della squalifica comminata nei riguardi del proprio tesserato PIETROBONO MASSIMO.

Adduce la reclamante che la segnatura della squadra avversaria è stata inficiata da una irregolarità derivante da fallo di gioco violento non percepita dall’arbitro ma che le rimostranze non sono sfociate in alcun modo in contestazioni e violenze fisiche nei riguardi del Direttore di gara e che il PIETROBONO, per consentire alla propria squadra di recuperare il gol subito, ha abbandonato in fretta il terreno di gioco.

Questa Commissione ha provveduto ad esaminare la documentazione agli atti, con ovvio basilare riferimento ai contenuti del referto arbitrale, fonte di prova primaria.

L’episodio incriminato compiuto dal PIETROBONO (protesta veemente, frasi minacciose e schiacciamento del piede dell’arbitro con conseguente forte dolore e ulteriore gesto di minaccia verso quest’ultimo) è puntualmente riportato nel documento ufficiale e rispetto a questa descrizione nulla di sostanziale, a difesa del calciatore, è stato addotto dalla Società, se non una giustificazione di carattere  tecnico. Argomento che, come noto, rientra esclusivamente nelle competenze del Direttore di gara.

Per quanto sopra, non intravedendosi alcun margine di ridimensionamento del deplorevole episodio trattato, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il ricorso in argomento confermando la sanzione nei riguardi del calciatore PIETROBONO MASSIMO.

La tassa reclamo va incamerata.

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