COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI  ESPOSITO MASSIMO E GUIDI STEFANO  ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 23.4.2010

(Gara: SUDITALIA – COCCIANO FRASCATI del 23.4.2010 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

ritenuto che il comportamento dei calciatori ESPOSITO e GUIDI così come rappresentato nel rapporto di gara – offese e minacce – è in aperto contrasto con quanto dedotto dalla reclamante che minimizza la loro condotta a semplici gesti di vibrata protesta;

considerato che l’episodio del lancio della bottiglia presenta elementi di incertezza circa la dinamica, per cui sussistono dubbi riguardo l’autore del gesto;

questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società COCCIANO FASCATI e, per l’effetto, di annullare l’ammenda di € 100;

di confermare la squalifica a carico dei calciatori ESPOSITO MARCO e GUIDI STEFANO per 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

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