COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COCCIANO FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI ESPOSITO MASSIMO E GUIDI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 23.4.2010
(Gara: SUDITALIA – COCCIANO FRASCATI del 23.4.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto che il comportamento dei calciatori ESPOSITO e GUIDI così come rappresentato nel rapporto di gara – offese e minacce – è in aperto contrasto con quanto dedotto dalla reclamante che minimizza la loro condotta a semplici gesti di vibrata protesta;
considerato che l’episodio del lancio della bottiglia presenta elementi di incertezza circa la dinamica, per cui sussistono dubbi riguardo l’autore del gesto;
questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società COCCIANO FASCATI e, per l’effetto, di annullare l’ammenda di € 100;
di confermare la squalifica a carico dei calciatori ESPOSITO MARCO e GUIDI STEFANO per 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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