COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICA S. LORENZO AVVERSO IL PR
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICA S. LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA STESSA AL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA VALLE MARTELLA - BASILICA S. LORENZO DEL 25.4.2010 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA PUBBLICATO SUL C.U. N. 133 DEL 29.4.2010
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Società BASILICA S. LORENZO in quanto detta Società non avrebbe inviato alla controparte copia dei motivi del reclamo.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta invece comprovato che la BASILICA S. LORENZO ha inviato tempestivamente in data 26 aprile 2010 alla Società VALLE MARTELLA la copia dei motivi del reclamo, come risulta dalla esibita copia del talloncino della raccomandata, nonché della ricevuta fiscale delle Poste Italiane in pari data.
Risultano quindi osservate le modalità previste dall’art. 33 comma 5 del C.G.S.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto rimette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.
La tassa reclamo va restituita.