COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  131 del 30.04.2010 Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.4.   

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  131 del 30.04.2010

Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE

5.3.4.    A.S.D. NUOVO REAL COLLI – Avverso Provvedimento G.S.T. – C.U. n. 107: Squalifica Calciatore

  (Gara NUOVO REAL COLLI - FUTSAL AESERNIA del 13.03.2010 – Campionato Calcio a 5 C2 Girone B  –  9^ Ritorno)

La Commissione Disciplinare ,

letto il ricorso ed ascoltata la società che ha chiesto l'audizione, osserva quanto segue.

Il comportamento tenuto dal calciatore Di Sandro Maurizio, così come riportato in referto dall'arbitro, deve considerarsi violento e come tale deve essere sanzionato.

Questa C.D. è tenuta a graduare la sanzione valutando il fatto e gli effetti dell'azione posta in essere dal calciatore. Nel caso in esame ricorrono le condizioni per riconoscere una riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Sandro Maurizio in considerazione del gesto che appare non inteso a creare effetti lesivi sul direttore di gara.

P.Q.M.

delibera di ridurre la squalifica del calciatore Di Sandro Maurizio a tutto il 31 ottobre 2010.

Nulla per la tassa reclamo non versata.

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