COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. PUTIGNANO CALCIO - POL. D. BOYS B. CALCIO dell’11 Aprile 2010. (Reclamo della
Società A.S.D. PUTIGNANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54
del 15 Aprile 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- nell’assenza della società reclamante regolarmente convocata e non comparsa alle ore 16,45;
- considerato che la parziale ammissione della società reclamante di una illegittima apertura del cancello
che separa le gradinate dal campo per destinazione unitamente alla presenza di due persone (dall’arbitro
non individuate nonostante la dichiarazione della società che si trattasse di due calciatori sostituiti) che
avrebbero compiuto gli atti di violenza descritti dall’arbitro;
- ritenuta la punizione inflitta dal primo giudice (ammenda di € 1000,00) adeguata ai fatti occorsi ed
insuscettibile di modifica poiché congrua
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. PUTIGNANO CALCIO e per l’effetto addebitare la tassa
sul conto della società.