COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 67 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA C

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 67 del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

201 Stagione Sportiva 2009/2010 Oggetto: reclamo dell'Unione Sportiva Monterchiese avverso l'inibizione inflitta dal G.S.T. al dirigente Rossi Ranieri fino al 31/12/2011 (C.U. n. 59 del 15/04/2010).

Il reclamo, avanzato innanzi a questa C.D.T. e regolarmente depositato, non risultava adeguatamente sottoscritto in calce né dal Presidente né dal Dirigente inibito ma da altro soggetto la cui firma non appare compatibile con nessuna di quelle, dotate di potere di rappresentanza, depositate presso la Federazione.

Il difetto della mancata sottoscrizione del reclamo da parte di un tesserato legittimato non veniva sanato, anche ai fini della possibile facoltà di cui all'art. 33 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, prima dell'udienza del 30 aprile 2010 data nella quale il procedimento veniva trattenuto in decisione da parte della C.D.T..

p.q.m.

La C.D.T. dichiara ex art. 33 commi 1 e 5 C.G.S. inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.

In ordine alle espressioni utilizzate nel reclamo, considerate potenzialmente lesive della dignità del D.G., dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

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