COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/05/2010   Delibera della Commissione DisciplinareOGGETTO: R

COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it

Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/05/2010

  Delibera della Commissione Disciplinare

OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO E PUBBLICATI SUL C.U. N. 53 DI DATA 22.04.2010 (GARA DI ECCELLENZA BOLZANO BOZEN 96 / U.S.D. ALENSE VIVALDI DEL 18.04.2010)

In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza F.C. Bolzano Bozen 1996 / U.S.D. Alense Vivaldi del 18.04.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto

Adige ha inflitto al signor Franco Murano, Presidente della società Bolzano Bozen 1996 l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 21.10.2010, al calciatore Balducci Stefano (Bolzano Bozen 1996) la squalifica per 8 (otto) gare e al calciatore Amofah Adu Williams (Bolzano Bozen 1996) la squalifica per 6 (sei) gare. Il provvedimento a carico del Presidente signor Franco Murano era così motivato: “Per essere entrato non autorizzato nel recinto di gioco a fine gara e per aver proditoriamente sgambettato, facendolo cadere a terra, l'allenatore della squadra avversaria; comportamento di per sé censurabile ed ancora più grave in quanto compiuto da persona che ricopre la carica di Presidente della Società Bolzano Bozen 96.” Il provvedimento a carico del alciatore Balducci Stefano era così motivato: “Perchè rientrando negli spogliatoi a fine gara contestava, in un primo tempo, l'assistente arbitrale in modo particolarmente animato, quindi si dirigeva verso il direttore di gara spintonandolo più volte e pretendendo spiegazioni in merito ad episodio avvenuto nel corso della gara. (Art. 19 punto 4 lett. d)”. Il provvedimento a carico del calciatore Amofah Adu Williams era così motivato: “Perchè a fine gara, pur avendola personalmente ultimata già da tempo in quanto sostituito e pertanto in condizione psicologica che avrebbe dovuto aver assorbito tensioni derivanti dalla diretta partecipazione in campo, si scagliava con violenza contro un giocatore avversario colpendolo con uno schiaffo e spintonandolo ripetutamente. (Art. 19 punto 4 lett.c.)”. Avverso detti provvedimenti, ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società F.C. Bolzano Bozen 1996, chiedendo in primis la revoca delle sanzioni ed in subordine, la loro riduzione. La Commissione ha proceduto all’audizione del Direttore di gara e dei suoi assistenti. Sono stati inoltre

sentiti il Presidente signor Franco Murano ed i giocatori Balducci Stefano e Amofah Adu Williams. L’arbitro ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto e pedissequo supplemento, e lo stesso dicasi per i suoi due assistenti. L’arbitro ha peraltro precisato che in verità il comportamento del calciatore Balducci andava inteso come comportamento di protesta plateale e scomposta e non di effettiva violenza nei propri confronti. 55/1057 La commissione, ritenuta ammissibile la richiesta della società reclamante di visionare le dimesse riprese televisive allo scopo di provare che i tesserati non avrebbero commesso i fatti di condotta violenta (art. 35 C.G.S.) ha provveduto, in contraddittorio con le parti, a visionare tali riprese televisive riprodotte su supporto dvd. Dalla disamina della documentazione in atti e dalla visione dellle riprese televisive, questa Commissione ha potuto accertare quanto segue. In merito alla condotta del Presidente Franco Murano. La visione del filmato, non ha potuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il tesserato non abbia in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta e gravemente antisportiva a lui ascritta, mancando proprio il fotogramma relativo all’episodio incriminato. Risultando solo immagini dei momenti antecedenti e di quelli immediatamente successivi al fatto a lui ascritto. Per tale motivo la prova televisiva, non può essere utilizzata a discarico del signor Franco Murano. Mentre la condotta dal medesimo tenuta è stata confermata in modo particolareggiato dal Direttore di gara e da entrambi i suoi assistenti. In merito alla condotta del calciatore Balducci Stefano. Le precisazioni del Direttore di gara, supportate anche dalle riprese televisive, hanno confermato che il calciatore si è reso responsabile di un comportamento di scomposta e plateale protesta non sfociato in alcun atto violento nei confronti dell’arbitro e dell’assistente. In merito alla condotta del calciatore Amofah Adu Williams. Il filmato non può considerarsi atto a dimostrare che il tesserato non abbia commesso il fatto, giacché le immagini hanno confermato quanto riportato dall’arbitro nel proprio supplemento di rapporto e ribadito in sede di audizione innanzi alla Commissione. Tutto ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società F.C. Bolzano Bozen 1996 1) conferma il provvedimento di inibizione al Presidente signor Franco Murano (F.C. Bolzano Bozen 1996) a svolgere ogni attività fino al 21.10.2010 2) riduce la squalifica inflitta al calciatore Balducci Stefano (F.C. Bolzano Bozen 1996) a 3 (tre) gare;

3) conferma la squalifica per 6 (sei) gare inflitta al calciatore Amofah du Williams (F.C. Bolzano Bozen 1996) Poiché il ricorso è stato ancorché parzialmente accolto si autorizza la restituzione della relativa tassa.

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