F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 06.05.2010 (249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), VITTORIO GALIGA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 06.05.2010

(249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), VITTORIO GALIGANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota

n. 6270/1052pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).

Con provvedimento del 29.3.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

▪ I Sig.ri Donato Arcieri, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl e Vittorio Galigani, Direttore Generale e legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl, entrambi per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,

▪ la Società Potenza Sport Club Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Donato Arcieri e la Società Potenza Sport Club, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Donato Arcieri e la Società Potenza Sport Club hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Donato Arcieri, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Potenza Sport Club, l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Donato Arcieri; ▪ ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società Potenza sport Club Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per il Sig. Vittorio Galigani: l’incolpato ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale, in sintesi, si sostiene che il deferito è entrato in carica solo nel dicembre 2009, a seguito di travagliate vicende giudiziarie che avevano colpito i precedenti dirigenti del Potenza e sfociate nel sequestro delle quote societarie. Il Galigani, secondo la difesa, sarebbe pertanto scusabile, nel suo mancato deposito della su citata attestazione, in quanto cause di forza maggiore avrebbero reso impossibile l’adempimento. In ogni caso, in via subordinata, si richiede l’applicazione, stante l’atteggiamento collaborativo tenuto, di una pena minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione per il Sig. Galigani Vittorio della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione. È comparso altresì il difensore del deferito, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate e, in particolare, ha rilevato come il Galigani - secondo quanto dichiarato dall’amministratore unico societario, Sig. Arcieri nella comunicazione, in atti, alla Lega Pro del 5.1.10 – fosse autorizzato solamente a sottoscrivere, per conto della Società, contratti economici e tesseramenti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti per tabulas che la Società Potenza Sport Club Srl e, per essa, il su citato dirigente, non ha tempestivamente documentato, entro il previsto termine del 2 febbraio 2010, il dovuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals del trimestre luglio settembre 2009. Risulta depositata, anzi, una lettera del 29.1.10 con la quale addirittura la Società Potenza comunica di non poter adempiere ai prescritti versamenti. Prive di pregio, pertanto, sono le difese dell’odierno deferito che, pur essendo entrato in carica solo a dicembre 2009, avrebbe avuto tempo fino al 2 febbraio per adempiere a quanto stabilito dalle norme federali. E d’altra parte, nonostante quanto affermato oggi in udienza dalla difesa, il direttore generale del Potenza, Sig. Galigani - secondo la procura speciale notarile in atti - aveva compiti ben più ampi del solo sottoscrivere, per conto della Società, contratti economici e tesseramenti; infatti lo stesso era autorizzato, fra i suoi compiti precipui, a rappresentare la Società nei rapporti con la Federazione, le Istituzioni collegate, la Lega e, più in generale, aveva il potere di rendere tutte le dichiarazioni e a compiere tutti gli atti necessari all’espletamento dell’incarico. Di qui l’affermazione di responsabilità del deferito. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Galigani Vittorio, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).

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