COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 33 a carico di:
Francesco SPROVIERI, calciatore della società Polisportiva San Pietro in Guarano per rispondere della violazione di cui
all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 34, comma 3, delle N.O.I.F. per violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato la gara del 03 gennaio 2010 del campionato di Prima Categoria,
girone A, A.C. Campana - Polisportiva San Pietro in Guarano, organizzato dal Comitato Regionale L.N.D. della Calabria nelle
file della società Polisportiva San Pietro in Guarano senza averne titolo perché non debitamente autorizzato dal competente
Comitato Regionale; Mario PASSARELLI, Presidente della Polisportiva San Pietro in Guarano, per rispondere della violazione
di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’articolo 34, comma 3, delle N.O.I.F. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto la distinta dei partecipanti alla gara sopra citata,
nella quale dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Sprovieri non ne
avesse titolo; SOCIETA' POLISPORTIVA SAN PIETRO IN GUARANO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte ai propri Presidente, tesserati o ai soggetti che
comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.
IL DEFERIMENTO
Il Sostituto Procuratore Federale,
- letta la nota del 27.01.2010 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria, in esecuzione della delibera del Giudice
Sportivo Territoriale riportata nel C.U. n° 94 del 21.01.2010 ha trasmesso alla Procura Federale copia della documentazione
inerente le controdeduzioni della A.C. Campana al reclamo a suo tempo promosso dalla Polisportiva San Pietro in Guarano,
mediante le quali la prima società denunciava la posizione irregolare del calciatore Francesco SPROVIERI, nato a Cosenza il 1
novembre 1994, il quale aveva partecipato alla gara del campionato di Prima Categoria, girone A, in data 03 gennaio 2010 tra le
stesse società A.C. Campana e Polisportiva San Pietro in Guarano;
- considerato che gli accertamenti compiuti e la documentazione prodotta e acquisita dalla Procura Federale hanno permesso di
confermare come il calciatore Francesco SPROVIERI abbia partecipato alla citata competizione sportiva nonostante la società di
appartenenza, in violazione dell’articolo 34, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., non avesse provveduto a
richiedere e ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale della L.N.D. territorialmente competente, per la
partecipazione dei calciatori “giovani”, che abbiano comunque compiuto il 15° anno di età, tesserati per le società delle Leghe a
competizioni agonistiche;
- rilevato che nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara tra la A.C. Campana e la Polisportiva San Pietro in Guarano
presentata all’arbitro, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento e partecipazione alla gara, è stata sottoscritta dal signor
Mario Passarelli, Presidente della Polisportiva San Pietro in Guarano svolgente in tale occasione le funzioni di dirigente
accompagnatore;
- considerato che il sopramenzionato dirigente, con la sottoscrizione della distinta dei partecipanti alla gara, dichiarava che i giocatori
menzionati, ivi compreso l’atleta Francesco Sprovieri, erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la
responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti;
- ritenuto che l’avvenuta partecipazione del calciatore Sprovieri alla gara indicata abbia così integrato la violazione dei principi di
lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 34, comma
3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ascrivibile al sig. Francesco Sprovieri, nonché al signor Mario Passarelli,
Presidente della Polisportiva San Pietro in Guarano;
- ritenuto, altresì, che la società Polisportiva San Pietro in Guarano debba rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l’operato del proprio Presidente, dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque
abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.;
- visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota prot. nr. 6702/1135 PF 09 10 AA/ac del 14/04/ 2010:
Francesco SPROVIERI, calciatore della società Polisportiva San Pietro in Guarano per rispondere della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 34, comma 3, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, per aver disputato la gara del 03 gennaio 2010 del campionato di Prima Categoria, girone A,
organizzato dal Comitato Regionale L.N.D. della Calabria nelle file della società Polisportiva San Pietro in Guarano senza averne
titolo perché non debitamente autorizzato dal competente Comitato Regionale, come descritto nella parte motiva;
Mario PASSARELLI, Presidente della Polisportiva San Pietro in Guarano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’articolo 34, comma 3, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità, per aver sottoscritto la distinta dei partecipanti alla gara descritta nella parte motiva dell’atto, nella quale
dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società
di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Sprovieri non ne avesse titolo;
la società POL. SAN PIETRO IN GUARANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1
e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri Presidente, tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 3 maggio 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale, Avv.
Gianfranco Marcello, nonché il Presidente della società San Pietro in Guarano, Sig. Mario Passarelli.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
nei confronti:
di Francesco SPROVIERI, calciatore della società Polisportiva San Pietro in Guarano, la squalifica pari a mesi uno (1);
di Mario PASSARELLI, Presidente della società Polisportiva San Pietro in Guarano, l’inibizione pari a mesi tre (3);
della Società POLISPORTIVA SAN PIETRO IN GUARANO un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo
campionato (2010 – 2011).
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
Il Presidente della società San Pietro in Guarano ha ammesso l’addebito chiedendo l’applicazione delle sanzioni contenute nei limiti
edittali.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella
parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.
P.Q.M.
La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:
a Francesco SPROVIERI, calciatore della società Polisportiva San Pietro in Guarano, UN mese di squalifica;
a Mario PASSARELLI, Presidente della società Polisportiva San Pietro in Guarano, TRE mesi di inibizione;
alla Società POL. SAN PIETRO IN GUARANO UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato
(2010 / 2011).