COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio  2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio  2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 107 della Società A.C. MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 55 del 24.03.2010 (squalifica calciatore BONSIGNORE Antonio fino al 31.3.2011).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita il reclamante e l’arbitro a chiarimenti;

RILEVA

la reclamante, nell’impugnare la delibera del primo giudice, rappresenta che a colpire l’arbitro non è stato il Bonsignore ma un suo

compagno di squadra – Minio Antonio - del quale è prodotta in atti dichiarazione autografa di assunzione di responsabilità del gesto.

L’arbitro – a cui sono state sottoposte in visione le copie dei certificati di identità recanti le foto dei due calciatori - ha rappresentato

che non è certo che sia stato il Bonsignore a colpirlo. Non ha potuto offrire alcun chiarimento su quanto affermato dalla reclamante,

che cioè a colpirlo sia stato il Minio.

Il reclamo è pertanto da accogliere.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;

rimette gli atti al giudice di primo grado, per quanto di competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it