COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio  2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio  2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 119 della Società S.S. JUVENILIA M. ROSETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 135

del 22.04.2010 (ammenda € 800,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante chiede l’annullamento della sanzione argomentando che i fischi (emessi da un fischietto simile a quello dell’arbitro),

che durante la disputa della gara ne hanno condizionato lo svolgimento, ed il petardo lanciato in campo provenivano dal settore

occupato dai sostenitori ospiti.

Nessun dubbio può insorgere in merito all’accoglimento della tesi della reclamante. L’arbitro, difatti, nel suo rapporto ha chiaramente

indicato i tifosi dell’Arsenal Trebisacce come responsabili dei comportamenti sanzionati.

Il reclamo è da accogliere.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla la sanzione;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante;

rimette gli atti al giudice di primo grado, per quanto di competenza.

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