COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 2 MAGGIO 2010 CANTU’ G.S. SAN PAOLO – OLTREPÒ
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 2 MAGGIO 2010 CANTU’ G.S. SAN PAOLO - OLTREPÒ
Il Giudice Sportivo,
- Visti gli atti;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Cantù
S.Paolo, preliminarmente si rileva l’intempestività della notifica alla controparte (OLTREPO’)
evincendosi dagli atti che il reclamo è stato trasmesso alla società Oltrepò alle ore 12.07
anziché alle ore 12.00 contravvenendo a quanto disposto dal C.U. n° 84/A della FIGC
(Pubblicato su C.U. n° 129 del Comitato Interregion ale) in relazione all’abbreviazione dei
termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;
- Ciò posta premessa, questo Giudice Sportivo, d’ufficio, ai sensi dell’art. 29 CGS
Osserva
- che al 38° minuto del secondo tempo, l’OLTREPO’ a veva sostituito il calciatore numero 7
FARINA MARCO, classe 1990, con il calciatore numero 16, SCARFONE FEDERICO, classe
1989; 167
- che, da quel momento e fino al momento della successiva sostituzione, la società OLTREPO’"
aveva schierata in campo, per la durata di 9 minuti ,una formazione priva di un calciatore
"classe 1990" in poi.
Dall'esame del referto arbitrale e dei documenti ad esso allegati risulta pacifico in punto di fatto
che l’OLTREPO’", a seguito della sostituzione operata al 38° minuto del secondo tempo, si è
trovato con una formazione priva, per 9 minuti, di uno dei due calciatori nati dall’1\01\1990 in poi
venendo meno a quanto previsto dal C.U. n° 1 del Comitato Interregionale.
Alla violazione del punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale
consegue la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5°, lettera a) del C.G.S.
P.Q.M.
delibera
1) di infliggere alla società OLTREPO’ la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 3-0
2) di dichiarare inammissibile il reclamo
3) di addebitare sul conto della società Cantù S.Paolo la tassa di reclamo