COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 2 MAGGIO 2010 SANTEGIDIESE – ATESSA VAL DI SANGRO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010

Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D

GARA DEL 2 MAGGIO 2010 SANTEGIDIESE – ATESSA VAL DI SANGRO

Il Giudice Sportivo, 

-  Visto il preannuncio di reclamo  fatto pervenire dalla società Atessa Val di Sangro

-  Considerato  che,  il  C.U.  n°  129  del  4\03\2010,  del  Comitato  Interregionale  dispone

l’abbreviazione  dei  termini  procedurali  dinanzi  agli  organi  di  Giustizia  Sportiva  secondo

quanto previsto dal C.U. n° 84/A della FIGC e che i n considerazione di ciò le motivazioni e

la  relativa attestazione di  trasmissione alla  controparte del  reclamo dovevano pervenire a

questo Giudice  Sportivo  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  successivo  a  quello  di

disputa della gara;

-  Considerato che la società Atessa Val di  Sangro ha trasmesso il preannuncio di reclamo a

questo Giudice Sportivo alle ore 12.50  (50 minuti oltre  il  termine previsto) e che peraltro,

non ha dato seguito alcuno al preannuncio stesso.

-  rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.

33 comma 5 del CGS;

P.Q.M.

Delibera:

1.  di dichiarare inammissibile il reclamo;

2.  di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: 

Santegidiese – Atessa Val di Sangro 2-0

3.  di addebitare sul conto della Società Atessa Val di Sangro la tassa reclamo

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