COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 2 MAGGIO 2010 CANTU’ G.S. SAN PAOLO – OLTREPÒ

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 03/05/2010

Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D

GARA DEL 2 MAGGIO 2010 CANTU’ G.S. SAN PAOLO - OLTREPÒ

Il Giudice Sportivo,

-  Visti gli atti;

-  esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Cantù

S.Paolo, preliminarmente si rileva l’intempestività della notifica alla controparte (OLTREPO’)

evincendosi dagli atti che il reclamo è stato trasmesso alla società Oltrepò alle ore 12.07

anziché alle ore 12.00 contravvenendo a quanto disposto dal C.U. n° 84/A della FIGC 

(Pubblicato su C.U. n° 129 del Comitato Interregion ale) in relazione all’abbreviazione dei

termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;

-  Ciò posta premessa, questo Giudice Sportivo, d’ufficio, ai sensi dell’art. 29 CGS 

Osserva

- che al 38° minuto del secondo tempo, l’OLTREPO’ a veva sostituito il calciatore numero 7

FARINA MARCO, classe 1990, con il calciatore numero 16, SCARFONE FEDERICO, classe

1989;  167

- che, da quel momento e fino al momento della successiva sostituzione, la società OLTREPO’"

aveva schierata in campo, per la durata di 9 minuti ,una formazione priva di un  calciatore

"classe 1990" in poi.

Dall'esame del referto arbitrale e dei documenti ad esso allegati risulta pacifico in punto di fatto

che l’OLTREPO’", a seguito della sostituzione operata al 38° minuto del secondo tempo, si è

trovato con una formazione priva, per 9 minuti, di uno dei due calciatori nati dall’1\01\1990 in poi

venendo meno a quanto previsto dal C.U. n° 1 del Comitato Interregionale.

Alla violazione del punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale

consegue la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5°, lettera a) del C.G.S.

P.Q.M.

delibera

1)  di infliggere alla società OLTREPO’ la punizione sportiva della perdita della gara con il

punteggio di 3-0

2)  di dichiarare inammissibile il reclamo 

3)  di addebitare sul conto della società Cantù S.Paolo la tassa di reclamo

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