COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 149  DEFERIMENTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

149  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

a carico calc. BRIGANDI’ ALDO, tess. A.S.D. Punta Marina Terme, sig. CLINI ALDO,  Presidente A.S.D. Punta Marina Terme,  A.S.D. PUNTA MARINA TERME e A.S.D. ARGENTA P.G.V. – camp. I^ cat.

  Con nota 25.3.2010 n. 6179/527, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. BRIGANDI’ ALDO,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Punta Marina Terme, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Argenta P.G.V.;

- il sig. CLINI ALDO,  Presidente della società A.S.D. PUNTA MARINA TERME, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Brigandì Aldo, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;

- la società A.S.D. ARGENTA P.G.V., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;

 - la società A.S.D. PUNTA MARINA TERME, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo  Presidente.

  Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione,

 Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA , dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per una giornata di gara del calc. BRIGANDI’ ALDO, la inibizione per mesi 1 del sig. CLINI ALDO,  l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. PUNTA MARINA TERME  e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. ARGENTA P.G.V..

  La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BRIGANDI’ e dal sig. CLINI  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.,  per l’A.S.D. ARGENTA P.G.V. e la responsabilità diretta,  ex art. 4, comma 1,  del C.G.S., per l’A.S.D. PUNTA MARINA TERME;

  - preso atto che il calc. BRIGANDI’ risulta  regolarmente tesserato,  dal 22.8.2009, per l’A.S.D. PUNTA MARINA TERME;

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. BRIGANDI’ ALDO la squalifica per  1 giornata di gara, al sig. CLINI ALDO, Presidente dell’A.S.D. Punta Marina Terme,  la inibizione per mesi 1,  all’A.S.D. ARGENTA P.G.V.  l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. PUNTA MARINA TERME l’ammenda di € 300.

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