COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

148  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

a carico calc. VALBONESI LUCA, già tess.Pol.Villamarina II, sig. MAGNANI BRUNO, Presidente A.S.D. Savignano C.D.R., A.S.D. SAVIGNANO C.D.R. – camp. II^ cat. e A.S.D. POL.VILLAMARINA II – camp. III^ cat.

 

  Con nota 25.3.2010  n. 6048/526 Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. VALBONESI LUCA, già tess.Pol.Villamarina II,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Savignano C.D.R., mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Pol.Villamarina II;

 - il sig. MAGNANI BRUNO, Presidente della società A.S.D. Savignano C.D.R., della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Valbonesi Luca, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;

- la società A.S.D. POL. VILLAMARINA II, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;

- la società A.S.D. SAVIGNANO C.D.R., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione,  l’A.S.D. SAVIGNANO C.D.R. ha inviato una nota in cui fa presente che quando ha avuto conoscenza che il calc. Valbonesi non risultava svincolato, non ha più dato seguito alla richiesta di tesseramento del calciatore, che non è mai stato inserito nelle distinte di gioco. Chiede che il deferimento venga “sospeso”.

 Il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per una giornata di gara del calc. VALBONESI LUCA, la inibizione per mesi 1 del sig. MAGNANI BRUNO,  l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. SAVIGNANO C.D.R.  e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. POL. VILLAMARINA II.

  La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. VALBONESI e dal sig. MAGNANI,  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.,  per l’A.S.D. POL. VILLAMARINA II e la responsabilità diretta,  ex art. 4, comma 1,  del C.G.S., per l’A.S.D. SAVIGNANO C.D.R.;

  - preso atto che il calc. VALBONESI, già tesserato per l’A.S.D. Pol.Villamarina II,  risulta  attualmente svincolato;

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. VALBONESI LUCA la squalifica per  1 giornata di gara, al sig. MAGNANI BRUNO, Presidente dell’A.S.D. Savignano C.D.R.,  la inibizione per mesi 1,  all’A.S.D. POL. VILLAMARINA II  l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. SAVIGNANO C.D.R. l’ammenda di € 300.

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