COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 150 DEFERIMENT
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 12/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
150 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc. ALDROVANDI GIACOMO, tess. A.S.D. Zola Predosa, sig. LASI MAURO, Presidente A.S.D. Zola Predosa, A.S.D. ZOLA PREDOSA – camp. I^ cat. e A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO, camp. Promozione
Con nota 25.3.2010 n. 6179/527, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. ALDROVANDI GIACOMO, tess. A.S.D. Zola Predosa, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Zola Predosa, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Anzolavino Calcio;
- il sig. LASI MAURO, Presidente della società A.S.D. Zola Predosa, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Aldrovandi Giacomo, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società A.S.D. ZOLA PREDOSA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. ZOLA PREDOSA ha inviato una nota in cui chiarisce che al momento della richiesta di tesseramento, il calc. Aldrovandi credeva di essere stato svincolato dall’A.S.D. Anzolavino Calcio, come ad accordi presi in precedenza. Avuto notizia della permanenza del tesseramento a favore dell’A.S.D. Anzolavino Calcio, in poche ore si è proceduto a formulare una nuova richiesta, in questo caso di trasferimento. Mettendo in evidenza l’assoluta buona fede della società e considerato che il calc. Aldrovandi non ha partecipato ad alcuna gara in posizione irregolare, chiede “l’assoluzione per buona fede o, in alternativa, una pena mitigata.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ALDROVANDI GIACOMO, la inibizione per mesi 1 del sig. LASI MAURO, l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. ZOLA PREDOSA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ALDROVANDI GIACOMO e dal sig. LASI MAURO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. ZOLA PREDOSA;
- preso atto che il calc. ALDROVANDI risulta regolarmente tesserato, dal 28.8.2009, per l’A.S.D. ZOLA PREDOSA;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. ALDROVANDI GIACOMO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. LASI MAURO, Presidente dell’A.S.D. Zola Predosa, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. ZOLA PREDOSA l’ammenda di € 300.