COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO P

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VENANZO IN RIFERIMENTO

ALLA GARA SAN VENANZO - GUARDEA DISPUTATA IL 11.04.2010 A SAN VENANZO -

AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER L’AMMENDA DI €.350,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di

annullamento o riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il

rappresentante della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Nel corso dell’audizione, l’arbitro ha confermato le circostanze descritte nel referto, escludendo di

aver tenuto un qualche comportamento irriverente nei confronti del pubblico come invece lamentato

in sede di reclamo da parte della società San Venanzo, la quale, ha tenuto a precisare che in sei anni

non aveva mai subito sanzioni del genere, ed aveva subito la precedente sanzione quindici giorni

prima della gara, proprio in occasione di una’altra partita diretta dal medesimo arbitro.

Sempre nel corso dell’ audizione, l’arbitro ha peraltro confermato che il comportamento tenuto dal

pubblico non è proseguito dopo la chiusura della gara, avendo potuto abbandonare in tutta

tranquillità l’impianto di gioco. Le circostanze di cui sopra inducono questa Commissione a ritenere

equo ridurre la sanzione nella misura di €.300,00, considerata la recidiva.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Venanzo e riduce ad €.300,00 l’ammenda a

carico della società.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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