COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO P
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VENANZO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA SAN VENANZO - GUARDEA DISPUTATA IL 11.04.2010 A SAN VENANZO -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER L’AMMENDA DI €.350,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di
annullamento o riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il
rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Nel corso dell’audizione, l’arbitro ha confermato le circostanze descritte nel referto, escludendo di
aver tenuto un qualche comportamento irriverente nei confronti del pubblico come invece lamentato
in sede di reclamo da parte della società San Venanzo, la quale, ha tenuto a precisare che in sei anni
non aveva mai subito sanzioni del genere, ed aveva subito la precedente sanzione quindici giorni
prima della gara, proprio in occasione di una’altra partita diretta dal medesimo arbitro.
Sempre nel corso dell’ audizione, l’arbitro ha peraltro confermato che il comportamento tenuto dal
pubblico non è proseguito dopo la chiusura della gara, avendo potuto abbandonare in tutta
tranquillità l’impianto di gioco. Le circostanze di cui sopra inducono questa Commissione a ritenere
equo ridurre la sanzione nella misura di €.300,00, considerata la recidiva.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Venanzo e riduce ad €.300,00 l’ammenda a
carico della società.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.